Sport - Riforma e la nuova attività commerciale
Con la riunione del 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo del D.lgs. 36/2021 che costituisce il principale tra i Decreti legislativi che compongono la Riforma dello Sport; ricordiamo inoltre che il D.lgs. 39/2021 che tra l'altro introduce il nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è entrato in vigore lo scorso 31 agosto 2022 ed il Registro è già operativo in sostituzione del Registro CONI per quanto concerne il riconoscimento dello svolgimento dell'attività sportiva da parte di ASD e SSD.
Sono numerose e da accogliere con favore le modifiche approvate tramite il Decreto correttivo e riguardano sia aspetti civilistici che fiscali della Riforma, ma anche e soprattutto una ricostruzione radicale dei rapporti di lavoro retribuiti e di volontariato.
Tra i diversi punti oggetto di modifica un approfondimento è necessario in merito all'attività commerciale che i sodalizi sportivi possono svolgere ed i nuovi limiti. Nella versione originale il D.lgs. 36/2021 prevedeva disposizioni molto stringenti e limitanti ricalcando le disposizioni della Riforma del Terzo Settore in tema di attività commerciale. È stata introdotta la disposizione tramite la quale gli enti sportivi dovranno effettuare attività sportiva dilettantistica in via esclusiva o principale, mentre lo svolgimento di "attività diverse, secondarie e strumentali" tra cui rientra l'attività commerciale, potranno essere effettuate in base a limiti quantitativi che dovranno essere stabiliti con un apposito decreto.
Dovesse essere mutuata dalla Riforma del Terzo Settore l'indicazione per la predisposizione del decreto gli enti sportivi vedrebbero questi proventi diminuire fortemente poiché gli ETS possono svolgere attività diverse solo in misura pari al 30% dei ricavi complessivi, oppure in base al 66% dei costi complessivi sostenuti.
Da questo punto di vista il decreto correttivo introduce un'importante agevolazione stabilendo l'esimente dalla limitazione in commento per quanto concerne i proventi commerciali derivanti:
- da sponsorizzazioni
- rapporti promo pubblicitari
- cessione dei diritti radio televisivi
- indennità di formazione degli atleti
- gestione degli impianti sportivi
salvando in questo modo i bilanci di molti enti sportivi che basano i propri fondi principalmente su ricavi di natura commerciale, tramite i quali vengono affrontate le spese dell'attività sportiva.