Soci - diritto di voto ed elettorato limitati

09.12.2021

In molti statuti, soprattutto quelli più datati, non è infrequente trovare l'indicazione di categorie di soci con diritti sociali limitati, in particolare per quanto concerne l'elettorato passivo (ossia la possibilità di essere eletti a cariche sociali); si pensi ad esempio al caso dei soci onorari.

Il Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore, ha affermato che "è assolutamente contrario ai principi del Codice che solo alcuni associati privilegiati abbiano la pienezza dell'elettorato. L'osservanza dei principi di pari opportunità ed uguaglianza tra i soci non consente di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci."

Ecco quindi chiarito nuovamente che qualunque limitazione ai diritti di voto, attivo o passivo, confliggono con le normative in vigore.

Inoltre nel caso di soci minorenni, l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere il loro status di soci. Già la Cassazione nel 2019, ed ora il Ministero, hanno precisato che non si possono escludere i soci minorenni dal diritto di voto attivo, mentre gli è precluso il solo elettorato passivo data la minore età.

Il Ministero da ultimo interviene anche sul caso di limitazioni al numero dei soci o alla numerosità di particolari categorie o ancora sulla necessità, ai fini dell'adesione, di una presentazione da parte di uno o più soci. Anche queste previsioni statutarie non rispettano il principio secondo cui le associazioni del Terzo Settore devono avere carattere aperto: la presenza di limitazioni nei confronti di quanti, ritenendo di condividere le finalità associative ed essendo disposti ad assoggettarsi ai doveri statutari, è ammissibile solo per i circoli privati ex art. 36 C.C., ma non per gli Enti del Terzo Settore.