Registro Volontari nella Riforma del Terzo Settore

19.09.2019

Gli Enti del Terzo Settore, in particolare le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), devono sottostare a limiti ben precisi in merito alla possibilità di retribuire del personale in proporzione al numero dei volontari.

Il D.lgs. 117/2017 stabilisce all'art. 33 che l'ODV possa avvalersi di lavoratori autonomi o subordinati nel limite del 50% del numero dei volontari, anche per l'APS vale lo stesso limite al quale però si aggiunge anche in alternativa il limite del 5% del numero dei soci.

Scopo di tale norma è incentivare la cultura del volontariato, senza nascondere forme indirette di retribuzione. Infatti l'art. 17 precisa che ai volontari non possa essere riconosciuto alcun compenso se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel limite di 10€ giornalieri o 150€ mensili. Inoltre per ogni volontario l'ente è obbligato a stipulare una polizza RC, infortuni e malattie collegate all'attività di volontariato, il costo è di circa 25 - 30€ annui per ogni volontario.

Da ultimo la normativa impone alle associazioni coinvolte nella Riforma l'adozione di un Registro dei volontari nel quale trascrivere i dati anagrafici di tutti i soggetti che svolgono attività quale volontario in modo non occasionale, la data di inizio dell'attività di volontariato e la data di eventuale cessazione dell'attività. Lo scopo del registro è duplice: da un lato serve per conoscere i dati dei soggetti da assicurare, dall'altro in caso di verifica esclude la presunzione di lavoratore in nero e le maxi sanzioni connesse.