Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dalle associazioni
Come da alcuni anni ricordiamo che la legge n. 124/2017, art. 1, commi da 125 a 129, dispone l'obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da parte della pubblica amministrazione entro il 30 giugno se di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00€ nel corso dell'anno solare.
Soggetti interessati all'obbligo di pubblicazione sono associazioni, cooperative, fondazioni ecc.
I soggetti erogatori da considerare sono: pubbliche amministrazioni, società controllate dalla Pubblica Amministrazione.
Le informazioni che devono essere pubblicate sul proprio sito internet sono:
- Dati fiscali dell'associazione ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata
- data di incasso
- causale
Le somme da considerare sono quelle ricevute con il criterio di cassa, indipendentemente dalla competenza economica e sono soggette all'obbligo di pubblicazione qualunque contributo, sovvenzione o aiuto che non hanno carattere di corrispettivo, retribuzione o risarcimento. Il 5x1000 è escluso dal computo della soglia dei 10.000€
Sanzione
In caso di mancata pubblicazione delle somme la sanzione è pari all'1% dei contributi pubblici percepiti con un importo minimo di 2.000,00€ e l'obbligo di provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni; in caso di inottemperanza è prevista la restituzione integrale degli aiuti ricevuti