Obbligo di pubblicità per i contributi pubblici

19.02.2019

La Legge di Bilancio 2018 prevede un nuovo obbligo per tutte le associazioni e le ONLUS che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con soggetti controllati da enti pubblici e tale onere è stato oggetto di chiarimenti con la recentissima Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro.

Queste disposizioni (Art 1, comma da 125 a 129, Legge 124/2017) sono state introdotte al fine di aumentare la trasparenza e la pubblicità in materia di concorrenza ed afferiscono al corretto uso delle risorse pubbliche; l'onere riguarda tutte le forme associative, le imprese, le cooperative, le Onlus ecc che "intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici o da essi controllati".

Cosa prevede tale obbligo:

Entro e non oltre il 28 febbraio 2019 gli enti devono pubblicare sul proprio sito internet o sulla pagina Facebook "le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere" ricevuti ed incassati dalla P.A. e dagli enti assimilati che non traggono origine da rapporti economici a carattere sinallagmatico dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 i quali, cumulativamente, raggiungono la somma di 10.000€. Quindi non devono essere pubblicati i contributi che vengono erogati in cambio di un servizio da parte dell'Associazione.

Il vantaggio economico può non riguardare solo risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali come la concessione gratuita di un immobile comunale. In questo caso bisognerà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha concesso il bene.

L'obbligo di pubblicazione si applica solo se la somma di tali sovvenzioni e contributi raggiunga la soglia minima di 10.000€ considerando il cumulo di tutti i contributi pubblici nel corso del 2018; tra le somme rientrano anche i contributi derivanti dal 5*1000 incassati nel 2018.

Le informazioni dovranno essere pubblicate in forma schematica come indicato dal Ministero, ossia:

  • Denominazione e CF del ricevente
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico
  • Data di incasso
  • Causale

Questi elementi devono essere pubblicati come dicevamo o sul sito o sulla pagina Facebook dell'ente non profit entro e non oltre il 28/02/2019. Non sembra essere prevista, almeno per il momento, una specifica sanzione per le associazioni che non ottemperino all'obbligo in quanto il Ministero afferma che la mancata pubblicità dei contributi è sanzionata con la restituzione dei medesimi solo nel caso delle Imprese (e quindi delle Cooperative sociali).