Modello EAS, quando occorre presentarlo ed inviarlo con aggiornamenti

24.01.2023

Come ogni anno nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed entro fine marzo si deve inviare un nuovo Modello EAS per comunicare le variazioni che hanno avuto luogo nel corso del 2022 rispetto al Modello EAS che avevate inviato nel corso degli anni precedenti.

Chi deve trasmettere EAS?

Le istruzioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono fuorvianti fin dal 2009, infatti sono state emanate tre Circolari esplicative le quali, in sintesi, affermano che sono tenute alla presentazione del Modello EAS tutte le associazioni che hanno ricavi decommercializzati, quali quote di partecipazione corsi, lezioni e contributi. Sono esonerate solo le associazioni che incassano unicamente la quota di iscrizione da parte dei soci una volta all'anno, ma si tratta di casi rarissimi ovviamente.

Da ultimo la Riforma del Terzo Settore dispone che gli ETS iscritti al RUNTS siano esonerati dall'obbligo di presentazione di EAS

Conseguenze omessa presentazione del Modello EAS

Considerato che solamente tramite la presentazione di EAS i sodalizi legittimano l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali si comprende la fondamentale importanza che riveste il corretto adempimento di tale obbligo:

  • Ogni ente neo costituito ha 60 giorni di tempo per inviare il Modello EAS, non occorre versare imposte per la presentazione e fin dalla data di creazione l'associazione può applicare la decommercializzazione ai ricavi istituzionali;
  • Se sono decorsi 60 giorni si ha tempo fino al termine dell'invio della Dichiarazione dei redditi dell'anno successivo per effettuare la c.d. remissione in bonis, ossia ravvedere l'omissione versando un importo forfettario di 250€. EAS in questo caso il modello ha valore dalla data di costituzione e non dalla data di presentazione, salvando così tutti i ricavi istituzionali, gli eventuali compensi sportivi corrisposti, il 5x1000 e tutte le altre agevolazioni applicate;
  • Nel caso in cui anche tale termine sia superato non si può più effettuare il ravvedimento, ma si può comunque trasmettere il Modello EAS che avrà efficacia dalla data di invio, sanza tutelare in caso di verifica i ricavi e le agevolazioni dalla data di costituzione al giorno di invio con evidenti gravi conseguenze economiche.

Quando si deve utilizzare il Modello AA5/6 o AA7/10 invece che EAS:

Se dovete variare ad esempio il legale rappresentante, la sede, il nome dell'associazione o la natura giuridica non si usa EAS, ma si comunica la variazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni utilizzando o il Modello AA5/6 o AA7/10 a seconda che l'ente sia titolare o meno di P.IVA.

Nel corso degli anni occorre presentare un nuovo Modello EAS per comunicare le cosiddette variazioni "qualitative e non quantitative."

Ad esempio se avete aperto o chiuso P.IVA, se avete effettuato adeguamento alla Riforma del Terzo Settore cambiando natura giuridica. Nella tabella allegata trovate tutti gli esempio in cui è necessario inviare un nuovo EAS, lo Studio rimane a disposizione per assistervi nella predisposizione e trasmissione nel caso in cui vi siano modifiche da segnalare