Modello EAS - Obbligo e tardività, chiarimenti della Circolare 18/2018

13.09.2018

Il Modello EAS è un modello nato nel 2009 che gli enti devono trasmettere entro 60 giorni dalla loro costituzione se percepiscono ricavi commerciali, ma anche se incassano somme decommercializzate quali corsi o lezioni da loro organizzate.

Le istruzioni di compilazione del Modello sono fuorvianti, ma fin dal 2009 l'Agenzia delle Entrate, con le Circolari 12 e 45 ha precisato che "sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate ai sensi art 148, comma 3, TUIR. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione tutte le associazioni che percepiscano corrispettivi specifici a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributi o quota associativa"

La norma quindi è chiara: tutte le associazioni devono, entro 60 giorni dalla costituzione, inviare telematicamente il Modello EAS. Sono escluse solo quelle che incassano unicamente la quota annuale di iscrizione, ma si tratta di pochissimi enti.

La nuova Circolare 18/2018 ribadisce che le compagini associative hanno tempo per inviare EAS, usufruendo della remissione in bonis e versando la sanzione di 250€, entro il termine per l'invio della Dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Diversamente se il Modello EAS viene presentato oltre anche questo termine l'associazione non può avvalersi di alcuna agevolazione, ma può trasmettere in qualsiasi momento EAS senza pagare sanzioni.

In tal caso però "l'ente associativo potrà applicare il regime agevolato alle operazioni compiute successivamente alla data di presentazione di EAS, restano escluse da qualsiasi agevolazione le operazioni concluse antecedentemente alla presentazione del Modello EAS."

Come si evince quindi da questa nuova Circolare non presentare o non aver mai presentato il Modello in oggetto costituisce impedimento all'applicazione di qualsiasi agevolazione fiscale ed in caso di verifica fiscale tutta l'attività svolta in precedenza sarà considerata di natura commerciale con recupero delle imposte evase, oltre all'applicazione di pesanti sanzioni ed interessi.

Verificate quindi di aver effettuato questo fondamentale adempimento, altrimenti vi suggeriamo di inviarlo non appena possibile al fine di poter usufruire senza contestazione delle agevolazioni previste per gli enti associativi.