La tutela minori nella Riforma dello Sport

27.11.2023

Oltre alla nuova normativa in tema di lavoro sportivo la Riforma prevede anche disposizioni la tutela della sicurezza e dell'integrità psicofisica dei minori: dal mese di luglio, infatti, associazioni e società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di identificare e nominare il "responsabile della tutela dei minori", ai fini della prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi

Ricordiamo che in base al nuovo inquadramento lavorativo previsto dal D.lgs. 36/2021 gli enti sportivi hanno l'obbligo di richiedere a lavoratori e collaboratori (compresi i lavoratori autonomi) il certificato penale del Casellario Giudiziale, in precedenza già previsto come onere dal D.lgs. 39/2014. Inoltre il 20 novembre l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha indicato che tale obbligo sussiste anche per tutti i volontari che operano a contatto con i minorenni.


La durata dei certificati: essi hanno una validità di 6 mesi, ma non risulta necessario provvedere a richiederne uno nuovo a scadenza del documento se non viene interrotto il rapporto di lavoro; sarà quindi necessario consegnarlo in corso di validità in occasione della stipula del contratto di lavoro, solo in caso di stipula di un nuovo contratto, se il certificato dovesse essere nel frattempo scaduto, sarà necessario richiederne uno nuovo. Questa disposizione era stata specificata dal Ministero della Giustizia con le note n. 1 e 2 del 2014.


Ma le disposizioni a tutela dei minori non si esauriscono nella richiesta del certificato penale, infatti l'art. 16 D.lgs. 39/2021 prevede la predisposizione di linee guida che le ASD e SSD dovranno osservare per la predisposizione di Modelli Organizzativi e Codici di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione di qualsiasi violenza o discriminazione sui minori che svolgono attività sportiva.


Consigliamo quindi di verificare con il vostro ente di affiliazione se siano già state pubblicate le linee guida per adempiere a tale obbligo e la modalità per comunicare alla vostra FSN, EPS o DSA il nome del responsabile tutela minori.


Le sanzioni previste:

  • l'inosservanza dell'obbligo di richiedere il certificato del Casellario Giudiziario è punita con la sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro;

  • l'inadempimento degli obblighi di predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva è sanzionato secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui le ASD e SSD sono affiliate.


Certificato pena per i volontari in tutte le associazioni

Ricordiamo inoltre che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescente ha indicato, con comunicato stampa pubblicato il 20 novembre 2023, l'obbligo di certificato del casellario giudiziale a tutela dei minorenni anche per tutti i volontari che operano nelle associazioni e non più solo per il personale retribuito degli enti non profit.

"Di fronte alla violenza nei confronti dei minorenni almeno evitiamo l'evitabile. Chi ha commesso reati a sfondo sessuale non può svolgere attività a contatto con bambini e ragazzi: anche chi fa volontariato stando a contatto con i minorenni in modo continuativo deve presentare il certificato del casellario giudiziale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro.

Si intende chi svolge attività di volontariato nei centri di aggregazione per minori come oratori, palestre, campi da gioco, associazioni, luoghi di ritrovo, campi estivi e altri ancora. Anche a costoro va esteso l'obbligo da parte del responsabile di queste organizzazioni di chiedere il certificato del casellario giudiziale del volontario, come già previsto oggi per i datori di lavoro."