La Riforma del lavoro sportivo 2021

09.12.2020

Il 24 novembre sono stati approvati i cinque decreti di Riforma dello sport, la cui entrata in vigore è attesa con la fine di febbraio 2021, eccetto la parte relativa alla Riforma del lavoro sportivo che entrerà in vigore il successivo 1 settembre.

Il decreto di Riforma del lavoro sportivo introduce una definizione dei soggetti "amatori" molto simile a quella dei "volontari" introdotta dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore definendoli come tutti coloro che mettono a disposizione il proprio tempo per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ma esclusivamente per finalità amatoriali a favore di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate nonché associazioni e società sportive dilettantistiche.

Come già previsto nel Terzo Settore, vengono estese all'ambito sportivo anche le seguenti disposizioni:

  • l'incompatibilità assoluta delle attività sportive amatoriali con qualsiasi forma di lavoro e retribuzione con l'ente sportivo;
  • l'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile, malattie ed infortuni connessi all'attività sportiva amatoriale dello sportivo amatore.

Per tutti i soggetti sportivi amatori la Riforma sembra perdere l'occasione di cancellare le aree di incertezza normativa attualmente esistenti poiché il noto Art. 67, comma 1, lett. M, che prevede l'erogazione di compensi sportivi, rimborsi spese forfettarie per trasferte e premi sportivi esenti da ogni imposta e contributo fino alla soglia di 10.000€ annui, viene radicalmente modificato, ma non consentirà di evitare abusi o anomalie nella sua applicazione.

Se nel Codice del Terzo Settore troviamo il divieto assoluto di retribuire i volontari ed un preciso limite nel rimborso spese per trasferte pari a 10€ giornalieri o 150€ mensili, nella Riforma del lavoro sportivo si evidenzia su questo tema solo una revisione dell'attuale normativa.

Il nuovo Art. 67, comma 1, lett. M prevede quanto segue:

  • Si cancella la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi" ai collaboratori (atleti, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici e così via);
  • Possono essere riconosciute indennità e rimborsi forfettari di spese in occasione di trasferte effettuate in nome e per conto dell'ente sportivo agli sportivi amatori;
  • Possono essere erogati premi e compensi in relazione ai risultati sportivi ottenuti nelle competizioni sportive ai soggetti di cui sopra.

Vengono quindi da un lato abrogati i compensi erogati agli sportivi, spesso abusati, ma dall'altro non viene inserito un preciso limite dei rimborsi spese per trasferte come invece previsto dal D.lgs. 117/2017 e proprio in quest'area si reputa potranno verificarsi alcuni abusi.

Da ultimo il nuovo Art. 67 qualifica come redditi diversi ai fini Irpef premi e rimborsi spese forfettari entro il limite di 10.000€ previsto dall'Art. 69 TUIR; nel caso in cui la somma dovesse essere maggiore di questa soglia, la prestazione sportiva sarà da considerare come reddito professionale per l'intero importo, e non solo per la parte che supera la franchigia e quindi integralmente soggetta a tassazione e contribuzione.