La nuova gestione fiscale degli impianti sportivi nella Riforma

16.03.2023

Come saprete a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti gli enti sportivi devono svolgere come attività istituzionale e prevalente solamente attività sportiva, mentre ogni eventuale ulteriore attività quale la gestione degli impianti sportivi, la gestione di un punto ristoro, il noleggio o la vendita di attrezzatura sportiva ad esempio devono essere attività secondarie e strumentali alla realizzazione delle finalità sportive del sodalizio.

Occorre quindi effettuare ora un approfondimento del tema della gestione degli impianti sportivi alla luce dell'obbligo di svolgimento in via principale di attività sportiva.

Di frequente, per la gestione di impianti pubblici, esiste una convenzione tra la pubblica amministrazione proprietaria ed il sodalizio sportivo a cui è affidata la gestione, con la previsione del riconoscimento a quest'ultimo da parte della PA di un contributo che ha natura corrispettiva in quanto erogato in base ai servizi che il concessionario si assume con la gestione del centro sportivo.

In base all'art. 143, comma 3, lett. B) TUIR non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Ma tale decommercializzazione, ai soli fini IRES e non IVA, non potrà più essere applicata poiché l'art. 9, comma 1bis, D.lgs. 36/2021 inserisce i proventi relativi alla gestione degli impianti e strutture sportive, tra le attività secondarie e strumentali di un ente sportivo.

Se quindi il contributo della PA non sarà più istituzionale, entrerà nel volume dell'attività commerciale ex L. 398/1991

Ulteriore conseguenza: spesso le ASD/SSD concedono in condivisione di spazi alcune aree dell'impianto sportivo oppure tutta l'area in determinate fasce orarie ad altri enti sportivi che svolgono la medesima attività sportiva e fino ad ora il corrispettivo era decommercializzato sia ai fini IRES che IVA in base alle disposizioni dell'art. 148, comma 3 TUIR precedentemente citato.

Ma il venir meno tra le finalità istituzionali di questo provento dal 1° luglio 2023, in base alle disposizioni della Riforma, comporterà l'aggravio dell'IVA sul servizio che da un lato non sarà più considerabile come decommercializzato, dall'altro sarà gravato dall'aggiunta dell'IVA a carico dell'utilizzatore degli spazi.