Il nuovo Regolamento del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

05.04.2023

Come noto dal 31/08/2022 è entrato in vigore il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche il quale assolve a numerose competenze, tra le quali la funzione di unico certificatore della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta da associazioni e società sportive al quale deve iscriversi ogni ente sportivo.

Il regolamento di funzionamento, pubblicato nell'autunno scorso, è stato oggetto di revisione tramite l'adozione di un nuovo regolamento adottato a fine marzo 2023, ma ad oggi non ancora pubblicato sul sito internet del Registro. 

Tramite il nuovo regolamento vengono introdotte significative novità, tra le quali evidenziamo le principali:

  • Art. 1 – Viene eliminato il riferimento alle sole ASD e SSD quali enti obbligati all'iscrizione, termini sostituii dal più generico "ente sportivo", a tal fine ricomprendendo anche gli enti del terzo settore che svolgono attività sportiva dilettantistica quale attività di interesse generale, anche non esclusiva, prevista all'art. 5, D.lgs. 117/2017 e che sono quindi tenuti all'iscrizione oltre che al RUNTS, anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d'ora in poi per brevità denominato RAS);

  • Art. 2 – E' stata eliminata la necessità che la denominazione dell'ente indichi obbligatoriamente la finalità sportiva dilettantistica. Anche questa modifica è necessaria poiché gli ETS che svolgono attività sportive non sono tenuti a tale indicazione e ciò avrebbe avuto come conseguenza l'impossibilità della loro iscrizione al Registro;

  • Art. 5 – Tra i requisiti per l'iscrizione al RAS è stata introdotta la disposizione in base alla quale gli enti sportivi devono comunicare, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;

  • Art. 6 – I legali rappresentanti potranno delegare ad operare all'interno del RAS un massimo di tre soggetti autorizzati a gestire i dati dell'ente sportivo, i suoi tesserati e soprattutto i lavoratori sportivi che saranno oggetto della più ampia riforma del lavoro sportivo, in vigore dal prossimo 1 luglio 2023. Questa novità è di assoluta rilevanza in quanto tutti gli adempimenti potranno essere gestiti anche da ulteriori soggetti, sgravando il legale rappresentante da oneri gestionali;

  • Art. 7 – Annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, oppure entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento, gli enti iscritti al RAS dovranno trasmettere al Registro, tramite l'organismo sportivo di affiliazione, i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dal sodalizio ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro.