DPCM 13 ottobre 2020 - Novità per l'attività sportiva

13.10.2020

Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 13 ottobre 2020) recepisce le richieste degli Enti sportivi e delle Federazioni sportive in merito allo svolgimento dell'attività sportiva di base prevedendo la sospensione di tutta l'attività amatoriale svolta al di fuori dell'organizzazione delle associazioni e società sportive affiliate CONI. 

Ciò significa che l'attività sportiva dilettantistica e professionistica organizzata da ASD e SSD affiliate CONI, che applicano i protocolli di sicurezza  idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi emanati da FSN e EPS è consentita, anche per quanto concerne gli sport di contatto.


Di seguito l'estratto del nuovo DPCM 13 ottobre 2020:

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; 

g) lo svolgimento degli sport di contatto è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale;