Compensi sportivi - tra parametri e limiti alle retribuzioni

18.09.2026

Dal 1° luglio 2026 sono entrati in vigore i nuovi valori retributivi del CCNL per i lavoratori dello sport, che aggiornano i parametri economici di riferimento anche per le collaborazioni coordinate e continuative sportive e amministrativo-gestionali. Per associazioni e società sportive dilettantistiche, l'aggiornamento richiede una verifica dei compensi concordati, considerando sia i minimi contrattuali sia le soglie rilevanti per il rispetto del divieto di distribuzione indiretta degli utili.

Questi due aspetti rispondono a finalità diverse: i minimi contrattuali definiscono il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, mentre i limiti superiori servono invece a evitare che compensi eccessivi diventino uno strumento per trasferire le risorse dell'ente a singoli soggetti, in contrasto con l'assenza di scopo di lucro violando di conseguenza i limiti all'indiretta distribuzione utili previsti dall'art. 8 D.lgs. 36/2021.

Il riferimento contrattuale cui far riferimento è il CCNL sottoscritto il 12 gennaio 2024 dalla Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL il quale comprende diverse figure del settore, tra cui atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e direttori sportivi, e disciplina specificamente le collaborazioni coordinate e continuative.

Per le collaborazioni sportive il compenso orario viene determinato partendo dalla retribuzione mensile prevista per il corrispondente livello di inquadramento ed aumentandola del 25%; l'importo viene poi diviso per il divisore convenzionale di 173 ore. La maggiorazione del 25% tiene conto del fatto che il collaboratore non matura gli istituti tipici del lavoro subordinato, quali mensilità aggiuntive, ferie retribuite e trattamento di fine rapporto. L'importo maggiorato del 25% può essere ulteriormente incrementato fino al 40% come permesso dall'art. 8, ma non oltre per non incorrere nella contestazione.

di indiretta distribuzione utili. La retribuzione mensile indicata nelle tabelle costituisce quindi la base di calcolo e non rappresenta automaticamente il compenso mensile dovuto al collaboratore.

Dal 1° luglio 2026 gli importi sono stati aggiornati:

  • Secondo livello - minimo orario 13,06 Euro – con maggiorazione del 40% 18,28 Euro;
  • Terzo livello - minimo orario 11,82 – con maggiorazione del 40% 16,55 Euro;
  • Quarto livello - minimo orario 10,89 – con maggiorazione del 40% 15,24 Euro

Si tratta degli inquadramenti di particolare interesse per molte realtà dilettantistiche poiché ad esempio il secondo livello comprende professionalità sportive di maggiore qualificazione, il terzo allenatori e istruttori che operano con autonomia, mentre il quarto include, tra gli altri, gli aiuto allenatori e gli aiuto istruttori che svolgono attività sotto supervisione. L'inquadramento deve comunque essere verificato sulla base delle mansioni effettive e delle declaratorie contrattuali.

Ricordiamo che le soglie superiori derivano dall'applicazione dell'ulteriore maggiorazione del 40% al parametro contrattuale. Il loro rilievo si collega al divieto di distribuzione indiretta degli utili: compensi superiori di oltre il 40% rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per le medesime qualifiche richiedono la presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di specifiche competenze.

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