Compensi sportivi e legittimità di utilizzo

29.05.2019

Una delle domande che ci vengono poste di frequente è quando si possono utilizzare i c.d. Compensi sportivi per retribuire sportivi e tecnici, la legittimità di utilizzo di tale forma di compenso non è purtroppo di semplice applicazione.

La Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto il c.d. Pacchetto Sport che tra i vari punti inseriva la legittimità dei Compensi Sportivi in quasi ogni circostanza. Dopo pochi mesi il Decreto Dignità ha previsto l'abrogazione della nuova normativa che stabiliva finalmente un punto fermo in merito ai compensi sportivi esenti da imposte fino a 10.000€ ex art 67 TUIR i quali venivano dopo molti anni "legittimati" come genuine collaborazioni occasionali.

Tale certezza, attesa da 16 anni dagli operatori del settore, è stata cancellata senza che venisse sostituita da una nuova disciplina, ma semplicemente tornando nel vuoto legislativo precedente.

Inoltre una recente sentenza della Corte d'appello di Roma deposita il 20 luglio (2924/2018) rappresenta la prima pronuncia in seguito all'abrogazione della nuova normativa e complica la situazione.

Tale sentenza individua i due presupposti di applicabilità della normativa agevolativa stabilendo:

  • Presupposto Soggettivo - Individuato nel riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI all'ASD
  • Presupposto Oggettivo - Costituito dall'esclusione della natura professionale del compenso che si riscontra quando l'attività è caratterizzata da ripetitività, regolarità e sistematicità e le somme percepite non hanno caratteristiche di marginalità.

Se quindi i verificatori, come nel caos in oggetto, dimostrano che il compenso è professionale nonché abituale, anche se non esclusivo, allora non si può utilizzare in via legittima la retribuzione tramite compensi sportivi.

Si ritorna quindi al problema che è sempre esistito fino all'approvazione della Legge di Bilancio 2018, ossia in quale circostanza posso legittimamente utilizzare i c.d. compensi sportivi?

Quanto stabilito dalla Legge 205/2017, se per certi versi poteva non essere condivisibile considerare i compensi sportivi come collaborazioni coordinate e continuative, aveva quanto meno il vantaggio di averne stabilito la legittimità in moltissime circostanze.

Si spera quindi in un nuovo intervento del legislatore, anche prima della futura Riforma dello Sport il cui iter è appena iniziato e terminerà presumibilmente ad inizio 2020, che chiuda definitivamente il vuoto legislativo ed eviti il contenzioso che è sempre esistito.


In quali occasioni quindi posso utilizzare i compensi sportivi? Non vi è più una certezza ed occorre molta prudenza per evitare spiacevoli conseguenze.

È quindi necessario approfondire la situazione di volta in volta:

  • Se si può provare che il soggetto percepisce fuori dall'ambito sportivo la propria fonte prevalente ancorché non esclusiva di reddito (è ad esempio un dipendente o un pensionato)
  • Se i compensi sportivi che egli percepisce sono solo di importo minimale (poche decine o centinaia di Euro al mese) e costituiscono solo un'integrazione al suo reddito principale
  • Se il soggetto non fa dell'attività sportiva la sua attività professionale

In questo caso è agevole dimostrare che l'attività di sportivo (istruttore o atleta che sia) non costituisce l'attività lavorativa per il percipiente in questione e sarà possibile erogare compensi sportivi.

Ove invece egli svolga in via prevalente, anche se non in modo esclusivo, l'attività sportiva (quindi con una forma di professionalità) la questione si complica e sarà necessario cercare di verificare se le nelle modalità di svolgimento della prestazione siano presenti le caratteristiche o del lavoro subordinato oppure dell'esercizio di arti o professioni.

Ne consegue quindi che al momento l'unica via più sicura per l'associazione sarebbe o quella di assumere il soggetto oppure, soprattutto se questi lavora anche con altre ASD, suggerirgli di aprire P.IVA in quanto la sua attività configura effettivamente l'esercizio di una professione la quale comporta il versamento di imposte e contributi.

Nulla cambia invece per i compensi amministrativi/gestionali che proseguono come Co.co.co. con gli obblighi connessi, ma anche in questo caso i rilievi di legittimità sono sempre numerosi.