Che compenso massimo può avere un collaboratore sportivo?
Che compenso orario posso erogare al Cococo sportivo o al professionista titolare di P.IVA sportiva? Questa è una delle domande che frequentemente i presidenti degli enti sportivi si pongono e la risposta deve essere ben calibrata tenendo in considerazione due presupposti: il CCNL di riferimento e l'art. 8 D.lgs. 36/2021.
In merito al secondo punto si tratta del rispetto dell'assenza di fine di lucro disciplinata dall'art. 8 del Decreto di Riforma dello Sport e che riprende analogo contenuto previsto dai D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore e che quindi anche i sodalizi sportivi sono tenuti a rispettare.
La normativa in oggetto stabilisce che "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."
Solamente nel caso di comprovate esigenze per le quali è necessario acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale è possibile derogare ai limiti di cui sopra.
Occorre quindi stabilire quando ricorrano "le comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze" tenendo presente che un utile punto di riferimento è la nota ministeriale n. 2088/2020. In base all'interpretazione ministeriale il superamento del limite sarà legittimo quando le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all'esercizio di tali attività, sia direttamente attraverso le prestazioni da svolgersi nello specifico settore di attività, che indirettamente attraverso prestazioni connotate dall'elevato profilo di professionalità che siano necessarie ai fini dell'efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale. Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell'ipotesi di funzionalizzazione indiretta. In mancanza quindi delle "comprovate esigenze" richiamate dalla prassi rimane obbligatorio il rispetto del limite del 40%, rammentando che tale parametro riguarda sia i collaboratori sportivi, che gli autonomi.
Una volta definito il perimetro delle retribuzioni occorre tenere in considerazione la tabella di retribuzione, adottata nel CCNL per i lavoratori dello sport il 12 gennaio 2024.
All'interno del CCNL viene per la prima volta riconosciuta e disciplinata la figura del Cococo sportivo in base alle previsioni della Riforma dello Sport, stabilendo che per questa forma contrattuale la natura della prestazione non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali, è applicata una maggiorazione del 25% a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.
Occorre quindi determinare il livello contrattuale del collaboratore cui segue il relativo livello retributivo in base alla tabella A allegata al CCNL. Facendo alcuni esempi considerate che al primo livello appartengono allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza che partecipano a competizioni internazionali con funzioni ad alto contenuto professionale; al secondo livello troviamo atleti di interesse nazionale, allenatore capo di squadre della massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale; al terzo livello appartengono invece allenatori/istruttori che operano a livello medio di qualificazione, assistendo squadre di livello regionale o nazionale ed atleti che hanno conseguito risultati di interesse nazionale.
La tabella relativa ai compensi erogati ai Cococo sportivi, già maggiorata del 25% orari, prevede a decorrere dal 1 luglio 2026 un compenso orario così suddiviso:
- Quadri – 15,05€
- I livello – 14,37€
- II livello – 13,06€
- III livello - 11,82€
- IV livello – 10,89€
- V livello – 10,21€
- VI livello – 9,66€
Questi importi ricordiamo possono essere incrementati al massimo del 40% per non incorrere nella presunzione di indiretta distribuzione utili, salvo le comprovate esigenze di cui abbiamo accennato in precedenza. Occorre ricordare inoltre che il contratto di collaborazione sportiva, che l'ente può sottoscrivere con l'atleta, non dove superare le 24 ore settimanali (oltre alle ore dedicate alla partecipazione a competizioni) onde evitare il ribaltamento dell'onere della prova in merito alla legittimità della forma contrattuale.
Ne consegue che i compensi erogabili sono di importo spesso molto più bassi di quanto gli enti sportivi pensino e devono essere tenuti in considerazione per evitare contestazioni in caso di verifiche.

