Volontariato e lavoro sportivo - Tra incompatibilità e deroghe
La Riforma dello Sport ha previsto una disciplina organica per la figura del volontario, definendone i confini e, soprattutto, stabilendo un principio di incompatibilità assoluta con le mansioni retribuite presso il medesimo ente, ma introducendo nel 2024 un'importante deroga.
In base al D.lgs. 36/2021, i volontari sono soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e per finalità esclusivamente amatoriali. Le loro prestazioni includono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Il divieto di cumulo tra volontariato e compenso:
Il punto cardine della nuova disciplina è stabilito dall'art. 29, comma 3, D.lgs. 36/2021 il quale prevede che le prestazioni dei volontari siano incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e con ogni altro rapporto retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività.
Di conseguenza un soggetto non può essere contemporaneamente volontario e lavoratore retribuito per lo stesso sodalizio sportivo. Questo divieto ha una portata ampia e generalizzata:
- Nessuna distinzione tra volontario stabile e occasionale: La sussistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro preclude la possibilità di svolgere attività di volontariato, anche saltuaria, per il medesimo ente.
- Assoluta gratuità: Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono ammessi esclusivamente rimborsi spese documentati (vitto, alloggio, viaggio, ecc.) per lo svolgimento di attività fuori dal comune di residenza oppure rimborsi forfettari entro il limite di 400,00 euro mensili, ma solo nell'ambito di eventi sportivi riconosciuti dall'ente affiliante e con obbligo di comunicazione all'interno del Registro nazionale dello sport degli importi erogati quali rimborsi forfettari.
Una precisazione fondamentale è giunta però dal CONI tramite la Nota del 01.02.2024 a seguito di un confronto con il Dipartimento per lo Sport. La Nota ha chiarito la posizione dei dirigenti poiché viene indicato che i membri del Consiglio Direttivo, i quali ricoprono la carica gratuitamente, non rientrano automaticamente nella categoria dei "volontari sportivi" ai sensi dell'art. 29, tenuto conto che le loro mansioni sono di natura amministrativo-gestionale e non prettamente sportive (come l'allenamento o la preparazione degli atleti).
Questa deroga, frutto dell'interpretazione della normativa, ha come apprezzabile conseguenza due spunti di riflessione:
- Un membro del Consiglio Direttivo che svolge solo compiti amministrativi gratuiti quale volontario, può stipulare un contratto di lavoro sportivo retribuito (es. come istruttore) con il proprio ente se dovesse svolgere anche mansioni sportive in base a quanto stabilito dall'art. 25 D.lgs. 36/2021.
- Tuttavia, se il medesimo soggetto svolge anche attività di volontariato sportivo (es. aiuta gratuitamente negli allenamenti) oltre all'attività di volontario quale componente dell'organo di amministrazione, allora in questo caso si applica l'incompatibilità assoluta e non potrà ricevere alcun compenso per nessuna mansione svolta per quell'ente sportivo.
La deroga in commento è di fondamentale importanza soprattutto per le associazioni sportive di minori dimensioni dove frequentemente chi ricopre incarichi dirigenziali in seno al Consiglio Direttivo è anche contestualmente istruttore, allenatore o riveste una mansione sportiva prevista dal mansionario del proprio ente affiliante. La Nota permette quindi di erogare un compenso sportivo in queste circostanze senza rientrare nell'incompatibilità assoluta disposta dalla normativa.

