Violazione delle norme di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi
Gli enti associativi, così come ogni operatore economico ed i privati, sono soggetti a precisi limiti per le operazioni compiute per contanti. Per la generalità delle persone e degli esercizi commerciali è pari a 2.000€ attualmente, mentre tutte le associazioni che sono titolari di P.IVA ed hanno optato per la Legge 398/1991 devono sottostare ad un limite inferiore pari a 1.000€.
Ciò significa che ogni operazione, di incasso o pagamento, per un importo pari o superiore a questa soglia, deve essere effettuata unicamente tramite metodi tracciabili (carta bancaria, bonifico o assegno ad esempio). Nel caso di operazioni, il cui valore superi tale soglia, ma vengono suddivise in singole operazioni di importo inferiore ai 1.000€ si reputa comunque violata la norma antiriciclaggio.
Nel corso degli anni precedenti l'ulteriore sanzione prevista in caso di violazione della normativa antielusiva, oltre alle sanzioni specifiche in tema di antiriciclaggio, era la perdita dei vantaggi fiscali collegati alla Legge 398/1991 in quanto si considerava l'ente decaduto da questo regime premiale.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 il quadro normativo era variato con per effetto del D.lgs. 158/2015 che aveva abrogato il riferimento alla decadenza quale conseguenza della violazione delle norme di tracciabilità, comportando la sola irrogazione della sanzione amministrativa.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 26516 del 30 settembre 2021 ha però previsto che in caso di verifica, su periodo di imposta precedenti al 2016, sarà possibile continuare ad applicare la previsione di decadenza dalle agevolazioni in quanto il D.lgs. 158/2015 non è una norma retroattiva.