Tutela dei minorenni, Certificato penale e collaboratori sportivi - Cosa prevede la Riforma dello Sport?

07.09.2023

Dopo anni in cui non se ne è più parlato torna alla ribalta, confermato dal decreto correttivo bis, il Certificato penale del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis DPR 313/2002.

Il D.lgs. 36/2021 in base a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge delega di Riforma dello Sport (L. 86/2019) prevede l'introduzione di specifiche disposizioni a tutela della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti ed obblighi, anche informativi, da parte delle società ed associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori e la lotta ad ogni tipo di abuso e violenza su di essi, nonché la protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Il D.lgs. 39/2014 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori obbliga il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. All'epoca in cui era stata emanata questa normativa il CONI ed il Ministero di Grazia e Giustizia avevano precisato che il certificato avrebbe dovuto essere richiesto solo il caso di stipula di contratti di lavoro e solo in caso di nuovi contratti, ma dato che i compensi sportivi non erano considerati redditi di lavoro, ma redditi diversi ai fini fiscali, la norma aveva finito per trovare una ridottissima applicazione.

Nella primavera del 2014 inoltre il Ministero aveva pubblicato delle istruzioni che limitavano ulteriormente la portata dell'adempimento in commento, ritenendo che non fosse neppure necessario farsi rilasciare un nuovo certificato dal collaboratore a scadenza.

Ora la Riforma dello Sport come sapete introduce l'obbligo di instaurare dei veri e propri rapporti di lavoro, siano essi subordinati oppure autonomi e quindi le indicazioni relative alle esenzioni sono cadute con il 1 luglio 2023, salvo nuove precisazioni al momento non previste.

Le ASD e le SSD, dovranno richiedere ai collaboratori sportivi, siano essi autonomi o co.co.co. il Certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis DPR 313/2002. Il soggetto può presentare la richiesta anche online, al seguente sito trova le informazioni necessarie https://www.procura.milano.giustizia.it/casellario-art.-25-bis.html e successivamente può prenotare il certificato tramite l'apposito sito https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato

Se non può ritirare di persona il Certificato esiste un modello di delega da utilizzare: www.procura.milano.giustizia.it/files/modello5ITA_v13072018.pdf

Rammentiamo che la sanzione in capo al legale rappresentante per l'impiego di lavoratori senza la presentazione del Certificato ammonta a 10.000 – 15.000€ oltre alle sanzioni penali ex art. 40 C.P. in caso di reato commesso dal collaboratore