Sport - Le novità 2026 in tema di premi sportivi e raccolte fondi
Il D.lgs. 192 del 18 dicembre 2025 contiene due norme che contraddicono quanto previsto nei mesi precedenti in tema di ritenute sui premi sportivi e detassazione per gli eventi sportivi di raccolta fondi.
In merito a quest'ultimo punto occorre effettuare un breve excursus dell'evoluzione normativa: la Legge n. 133 del 13/05/1999 aveva previsto, all'art. 25, l'introduzione di una norma agevolativa a favore degli enti sportivi dilettantistici ove veniva previsto, tra le diverse agevolazioni, che non avrebbero concorso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi organizzate occasionalmente in concomitanza a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nel limite di 51.645,69€ annui per gli enti che avevano effettuato opzione per il regime ex L. 398/1991.
Questa norma è rimasta in vigore per molti anni, fino a quando nel corso del 2025 è intervenuto il D.lgs. n. 33 il quale, all'art. 241, c. 1, lett. cc) aveva disposto l'integrale abrogazione dell'art. 25 in commento con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2026. Ciò avrebbe comportato, oltre alla cancellazione delle agevolazioni in oggetto relative alle raccolte fondi occasionali, anche l'abrogazione dell'aliquota di redditività al 3% per gli enti che hanno optato per il regime ex L. 398/1991 ed il limite pari a 1.000,00 Euro per l'utilizzo di metodi non tracciati di pagamento e versamento.
Il D.lgs. n. 192 del 18/12/2025 ha modificato quanto precedentemente previsto D.lgs. n. 33/2025 il quale ora dispone l'abrogazione del solo comma 1 "salvando" di conseguenza sia la detassazione per gli eventi sportivi, ma anche la riduzione dell'aliquota di redditività al 3% ed il divieto di utilizzo contanti per operazioni pari o superiori ai 1.000,00 Euro
Ma il D.lgs. 192 del 18 dicembre 2025 è intervenuto nuovamente sul D.lgs. 33/2025 all'art. 45, c. 9 per quanto concerne il tema delle ritenute sui premi sportivi. L'art. 45 prevedeva che, a decorrere dal 29/02/2024, ai premi sportivi versati agli atleti sportivi non si applicassero le ritenute alla fonte se "l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte".
Dal 1 gennaio 2026 però quest'agevolazione non è più applicabile poiché l'art. 18, c. 4, lett. h) D.lgs. n. 192 del 18/12/2025 ha disposto l'abrogazione della norma agevolativa introdotta dal D.lgs. n. 33 e non sussiste al momento alcuna soglia di esenzione dalle ritenute alla fonte relative ai premi sportivi erogati agli atleti.
La franchigia di esenzione da ritenute sui premi sportivi inferiori ai 300 Euro annui è quindi rimasta in vigore solo dal periodo 29/02/2024 al 31/12/2024 in base alle disposizioni originariamente introdotte dal D.L. n. 215 del 30/12/2023, art. 14, c. 2 quater le quali non sono state riconfermate successivamente da parte delle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo

