Spese di trasferta e deducibilità

22.11.2022

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul tema della deducibilità dei costi sostenuti da alcuni volontari di un'associazione e la loro contabilizzazione tra i costi dell'ente (Cassazione - Ordinanza n. 23293/2022).

Il caso prende spunto da una verifica fiscale su un'associazione dove l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto i costi delle trasferte in quanto non adeguatamente supportati da prove e conseguente ripresa a tassazione.

A parere dell'Agenzia delle Entrate non è considerato idoneo a rappresentare la deducibilità dei costi relativi ad indennità e rimborsi ai soci la semplice partecipazione a competizioni sportive. Non può costituire neppure valida dimostrazione una dichiarazione di pagamento resa successivamente da parte dei percettori di tali rimborsi in assenza di un supporto documentale delle voci di spesa quali giustificativi e ricevute di pagamento. In tale fattispecie la dichiarazione postuma è inopponibile ai verificatori ai sensi dell'art. 2704 Codice Civile per carenza dei presupposti di certezza e non idonea a dimostrare effettività, inerenza e coerenza del costo.

Per la deducibilità dei costi relativi alle trasferte documentate (e rimborsi forfettari di trasferta in caso di ente sportivo) sarà necessaria l'analitica prova documentale del loro sostenimento, del percipiente, dell'importo e del motivo della trasferta.