Ripristinato l’obbligo di denuncia per la vendita di superalcolici

19.11.2019

Il "Decreto Crescita" (art. 13 bis D.L. 34/2019) ha modificato l'abrogazione prevista dalla Legge n. 124/2017 c.d. "Legge sulla Concorrenza" la quale aveva introdotto l'esclusione dalla denuncia per la vendita di superalcolici in diverse circostanze, tra cui i circoli privati delle associazioni.

Di conseguenza entro il 31/12/2019 tutte le attività che vendono superalcolici sono ora obbligate a presentare al SUAP del Comune dove svolgono le attività la denuncia per la vendita di bevande alcoliche oltre i 21° anche se nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 avevano avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza di tale vincolo.

La casistica è quindi la seguente:

  • i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 29/08/2017 ed erano in regola con l'adempimento non devono presentare una nuova denuncia, salvo sia necessario comunicare modifiche dei dati;
  • entro il 31/12/2019 tutti gli esercenti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 29/08/2017 devono presentare la denuncia per la vendita;
  • i soggetti che prima del 29/08/2017 avevano effettuato la comunicazione preventiva di vendita tramite SUAP, ma non avevano ancora ottenuto la licenza, devono presentare, entro fine anno la denuncia per la vendita di superalcolici utilizzando il modello messo a disposizione dalle Dogane o altro similare;
  • chi ha iniziato l'attività dal 30/06/2019 deve presentare la richiesta di avvio dell'attività tramite SUAP la quale vale come licenza.

Per quanto riguarda il caso specifico degli enti associativi i circoli privati ad essi annessi, a condizione che siano aderenti ad Enti di Promozione Sociale (EPS) riconosciuti dal Ministero degli Interni possono somministrare alimenti e bevande ai soli soci o tesserati, compresi gli alcolici, in deroga ai piani comunali; la deroga però non riguarda l'obbligo di denuncia per la vendita di alcolici, che è nuovamente operativa anche per i circoli privati e per le associazioni sportive;

Si fa presente che in base all'art.5, c. 2, Legge 287/1991 sono escluse dall'obbligo della denuncia solo le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata in quanto è vietato somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume all'interno di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il sindaco, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

Da ultimo si ricorda che è vietato somministrare o vendere alcolici o superalcolici ai minori di anni diciotto ed a persone manifestamente inferme di mente od in situazioni di deficienza psichica, anche derivanti da stati di ubriachezza.