Riforma dello Sport - I nuovi rapporti di lavoro

18.10.2022

La Riforma del lavoro sportivo, attuata dal D.lgs. 36/2021 ed integrata dal decreto correttivo dello scorso 28 settembre 2022 che ne modifica molti aspetti, sarà una radicale trasformazione nella gestione dei rapporti di lavoro all'interno dei sodalizi sportivi, che per molti anni hanno applicato la normativa ex artt. 67 e 69 TUIR in maniera non sempre legittima e con numerosi ambiti di incertezza e contestazione.

La nuova legislazione introduce il concetto di lavoratore sportivo e le tipologie contrattuali ad esso applicabili stabilendo una ripartizione nello sport dilettantistico che si può riassumere come segue in maniera molto sintetica:

  • Volontari
  • Lavoratori sportivi
  • Altri lavoratori

L'art. 25 D.lgs. 36/2021, integrato dal correttivo, stabilisce che "E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale"

Le mansioni ed i ruoli che potranno applicare i nuovi contratti sportivi, con le relative agevolazioni, sono tipizzate dall'art. 25 e potranno essere integrate in base a specifiche delibere emanate dagli enti di affiliazione, similarmente a quanto era stato stabilito dall'INL con la Circolare n. 1/2016.

Non potranno essere considerati lavoratori sportivi né tutti i collaboratori amministrativo-gestionali, né gli altri lavoratori che non hanno un rapporto di stretta connessione con l'attività sportiva quali i manutentori, il personale addetto alle pulizie o i giardinieri ad esempio con cui potranno essere sottoscritti ordinari contratti di lavoro previsti dalla normativa civilistica.

Il decreto correttivo ha anche abrogato la figura ibrida dell'amatore sportivo prevista dal D.lgs. 36/2021 sostituendola con quella più facilmente identificabile e meno soggetta ad abusi del "volontario" stabilendo che le SSD e le ASD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, potranno avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Il testo dell'art. 29 ricalca molto fedelmente l'art. 17 D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore, ciò anche in considerazione del fatto che il novellato prosegue stabilendo un'incompatibilità assoluta tra la figura dei lavoratori e quella del volontario poiché a quest'ultimo non potrà essere erogato alcun compenso e si potrà eventualmente solo procedere con il rimborso delle trasferte documentate ed effettuate fuori dal Comune di residenza.

Mutuando la normativa prevista dal D.lgs. 117/2017 potrà essere opportuno istituire un registro dei volontari vidimato al fine di poter utilizzare un valido strumento di prova in caso di controlli che vogliano contestare la natura volontaristica del lavoro svolto dal soggetto.