Riforma del Terzo Settore - L’Attività Commerciale degli ETS
L'accezione di attività "non commerciale" non è più di facile interpretazione come la precedente normativa aveva predisposto in quanto il Codice ha introdotto il nuovo concetto di "attività di interesse generale" ed ha abolito il comma 3 dell'art 148 TUIR che prevedeva la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali.
Si definisce ora come non commerciale l'ente che svolge in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale con modalità non commerciali previste dall'elencazione tassativa di 26 attività riportate all'articolo 5.
Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali se:
- svolte a titolo gratuito
- dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti economici da parte delle amministrazioni di cui sopra o di quote di partecipazione alla spesa.
Anche il concetto di "costo effettivo" è una novità nel panorama fiscale delle associazioni. Secondo un'interpretazione letterale questo comma prevede che l'ente che persegue le finalità di cui all'art 5 possa considerarle non commerciali solo quando l'attività viene svolta o gratuitamente o in perdita con la sola copertura parziale delle spese di diretta imputazione per la realizzazione dell'attività senza considerare tutte le altre spese di gestione dell'associazione che non hanno un diretto riscontro nell'attività istituzionale svolta.
Se fosse effettivamente così verrebbe immobilizzata l'attività di qualsiasi ente poiché nessuno realizzerà attività o gratuitamente o in perdita, salvo escamotage "all'italiana" per mascherare i compensi. Attendiamo importanti chiarimenti in merito a questo punto.