Principali novità decreto correttivo bis Riforma dello Sport

28.06.2023

1. Viene previsto che gli statuti delle ASD/SSD dovranno essere adeguati ai nuovi principi recati dalla riforma entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La mancata conformità dopo tale data comporterà la cancellazione dal RAS e la perdita di tutte le agevolazioni fiscali. Analogamente non potranno essere iscritti gli enti sportivi neo costituiti il cui statuto non fosse conforme ai citati principi.

2. Così come già previsto per gli enti del terzo settore si prevede anche per le sportive che le attività conformi alle finalità istituzionali siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso per gli immobili. Questa è un'ottima notizia dato che spesso i Comuni frappongo molte difficoltà alle ASD, attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a conferma

3. Lo svolgimento per due esercizi consecutivi di attività secondarie e strumentali (ossia le attività commerciali) i cui proventi eccedessero i limiti che saranno fissati da un imminente decreto comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS e la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.

4. Vengono esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi i professionisti iscritti ad un albo riconosciuto per legge e che svolgono quel tipo di attività nell'ambito sportivo

5. Viene previsto un sistema di silenzio assenso per i pubblici dipendenti che intendano operare a titolo oneroso nello sport dilettantistico, dato che potrebbe essere difficile per essi ottenere un'autorizzazione scritta

6. Viene elevato da 18 a 24 il limite di prestazione d'opera settimanale al di sotto del quale scatta la presunzione relativa per i lavoratori sportivi dilettanti di collaborazione coordinata e continuativa.

7. Gli adempimenti per i contratti cococo di lavoro sportivo dilettantistico relativi al periodo da luglio a settembre potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Si da quindi per scontato che la nuova piattaforma per gli adempimenti del nuovo lavoro sportivo non sarà pronta al 1 luglio, si avrà così tempo per effettuare gli adempimenti successivamente

8. Viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi spese in assenza di documentazione fino ad un massimo di 150 euro mensili come rimborso forfettario di trasferte. Attenzione a questa possibilità, già prevista per il Terzo Settore ma molto poco utilizzata dati i rischi che questi rimborsi nascondano compensi

9. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'art. 21 c. 2 D.lgs. n. 81/08 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

10. In sede di affiliazione o di riaffiliazione dovrà essere comunicato il nominativo del responsabile della protezione dei minori

11. I lavoratori che percepiscono compensi inferiori ai 5.000 euro avranno gli istessi obblighi assicurativi dei volontari

12. I compensi dei cococo sportivi dilettanti non concorrono alla base imponibile Irap fino all'importo di euro 85.000

13. Viene abrogato l'obbligo del deposito del modello EAS


Le novità elencate sono ancora in bozza, in attesa che il decreto divenga definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale