Obbligo adeguamento statuto ASD e SSD alla Riforma dello Sport

23.06.2023

La Riforma dello Sport è ormai una realtà con la quale occorre rapportarsi, anche se numerosi sono i temi non chiari e le norme che necessitano di precisazioni, auspicando che il decreto correttivo bis approvato lo scorso 1 giugno in bozza, possa a breve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale in modo che molti dubbi trovino una risposta e che le modifiche prospettate ad alcuni articoli siano definitivamente apportate e, ove possibile, semplificati gli adempimenti.

Tra i vari temi oggetto di riflessione da parte dei sodalizi sportivi vi è sicuramente, oltre alla nuova disciplina del lavoro sportivo, anche l'obbligo di adeguamento dello statuto alle indicazioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 36/2021.

In premessa occorre ricordare che il decreto correttivo bis interviene su questo punto con un'importante precisazione: "la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 (art. 7 d.lgs. 36/2021 n.d.r.) rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la cancellazio­ne d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle dispo­sizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023"

Viene quindi fornita la data entro la quale occorrerà modificare il proprio statuto e quali saranno le gravi conseguenze in caso di inadempimento. Ricordiamo che la cancellazione dal Registro Nazionale, unico ente certificatore della natura dilettantistica del sodalizio, comporta la perdita di tutte le agevolazioni fiscali: dalla detassazione delle quote e dei corrispettivi specifici per l'attività sportiva, all'impossibilità di applicare le norme agevolative relative al nuovo lavoro sportivo, l'accesso al 5x1000 e così via.

Senza entrare nel dettaglio di tutte le previsioni obbligatorie introdotte dall'art. 7, che sotto molti aspetti non si discostano molto dall'art. 90 Legge n. 289/2002, effettuiamo un breve cenno solo ai temi di maggior rilevanza che dovranno essere previsto con l'adeguamento statutario:

  • L'oggetto sociale dovrà prevedere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva. Non potranno più essere quindi previste attività diverse da quella sportiva, come ad esempio attività ricreative, culturali, ludiche ecc.
  • Se da un lato l'attività sportiva deve essere l'attività stabile e principale, in analogia con quanto disposto per gli Enti del Terzo Settore anche i sodalizi sportivi potranno percepire proventi di natura commerciale (definiti ora quali "attività diverse") a condizione che lo statuto lo consenta ed abbiano carattere secondario e strumentale allo sport, in base a limiti economici che verranno stabiliti con un apposito decreto e facendo attenzione alla deroga prevista ad esempio per i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla gestione degli impianti sportivi.
  • Incompatibilità di cariche per i membri del Direttivo che non potranno ricoprire qualsiasi carica, non più la medesima carica, all'interno di enti sportivi affiliati alla stessa FSN o EPS o DSA.

Si pone l'attenzione da ultimo sul diritto di voto dei minorenni: la riforma non impone che essi abbiano il diritto di voto, ma due diverse pronunce di Cassazione ed anche la Nota ministeriale n. 18244/2021 dispongono che la minore età non può essere invocata come causa di esclusione dall'esercizio del diritto di voto e di partecipazione alle assemblee, dato che il diritto all'elettorato attivo potrà essere esercitato tramite chi ha la patria potestà sul minore. Occorre quindi valutare di inserire anche questo elemento nel nuovo statuto, benché non previsto come obbligatorio dal D.lgs. 36/2021

Contrariamente a quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore, al momento non è stato previsto che l'adeguamento possa essere effettuato con le modalità semplificate dell'assemblea ordinaria dei soci in luogo della straordinaria e non è stata disposta neppure l'esenzione dall'imposta di registro per la registrazione del nuovo atto.