Nuove regole per le donazioni in natura agli Enti del Terzo Settore
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2020 il Decreto Ministeriale che disciplina il tema delle erogazioni liberali in natura (non in denaro) agli Enti del Terzo Settore.
La normativa precedente era stata abrogata con l'entrata in vigore della Riforma e mancava fino a pochi giorni fa disciplina di tali erogazioni, motivo per il quale nel corso di queste anni si erano fortemente rallentate.
L'art. 2 del D.M. stabilisce che le erogazioni in natura devono essere utilizzate dagli ETS per lo svolgimento di attività statutaria, al solo fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A differenza della normativa precedentemente in vigore il Decreto non effettua più alcuna distinzione merceologica dei beni, tanto che l'erogazione può essere effettuata anche da un privato.
L'ammontare della detrazione o della deduzione, nei limiti di quanto stabilito all'art. 83 D.lgs. 117/2017, è quantificato in base al valore normale del bene oggetto di donazione.
Nel caso di donazione in natura avente ad oggetto un bene strumentale, effettuata quindi da un soggetto IRES, l'ammontare della detrazione o deduzione è determinato facendo riferimento al valore fiscale all'atto del trasferimento.
Invece nel caso in cui oggetto della donazione siano beni prodotti dall'impresa che effettua l'erogazione oppure siano da essa acquistati per essere impiegati nella produzione, sarà necessario prendere a riferimento il minore tra il valore normale dei beni ed il valore determinato applicando le normative previste dal TUIR sulle rimanenze.
Da ultimo, al di fuori dei due casi sopra esposti, se il valore della cessione supera i 30.000€ oppure non sia possibile stabilire il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati. La perizia non deve essere redatta antecedentemente a novanta giorni il trasferimento dei beni.
Il successivo art. 4 del Decreto precisa che l'erogazione dovrà risultare da un atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del donatario contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.