Modello EAS e suo aggiornamento annuale

22.02.2021

Come ogni anno nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed entro fine marzo si deve inviare un nuovo Modello EAS per comunicare le variazioni che hanno avuto luogo nel corso del 2020 rispetto al Modello EAS che avevate inviato nel corso degli anni precedenti.

Quando si deve utilizzare il Modello AA5/6 o AA7/10 invece che EAS:

Ad esempio se dovesse variare il legale rappresentante, la sede, il nome dell'associazione o la natura giuridica non si usa EAS, ma si comunica la variazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni utilizzando o il Modello AA5/6 o AA7/10 a seconda che l'ente sia titolare o meno di P.IVA.

Con il nuovo EAS dovete comunicare variazioni "qualitative e non quantitative."

Ciò significa ad esempio che se avete dichiarato che i vostri soci sono fino a 20 ma nel 20020 sono diventati 100 non dovete comunicare nulla, lo stesso vale se avete dichiarato che le erogazioni liberali ammontavano a 2.000€ ma nel 2020 ne avete percepite 1.000€ non si deve rinviare nulla.

Occorre invece comunicare se prima non incassavate erogazioni liberali ed ora invece ne avete, oppure ad esempio se non avevate la P.IVA ed ora l'avete aperta e così via.

EAS deve essere trasmesso da tutte le associazioni che incassano corrispettivi e quote dai soci per la partecipazione a corsi, lezioni o altri servizi offerti dall'ente. Come ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/2018 la mancata trasmissione di EAS comporta la perdita di tutte le agevolazioni fiscali. Solo chi incassa unicamente la quota di iscrizione all'associazione una volta all'anno può essere esonerato dall'invio.