Limiti ai compensi dei collaboratori sportivi e novità

19.07.2023

La normativa in vigore dal 1 luglio 2023 in ambito sportivo prevede la presunzione del lavoro in forma autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa nello sport dilettantistico e di conseguenza l'applicazione delle normative specifiche per queste forme contrattuali, ad eccezione delle agevolazioni introdotte dal legislatore tramite il D.lgs. 36/2021.

Tra le disposizioni che è necessario non trascurare vi è il rispetto dell'assenza di fine di lucro, disciplinata dall'art. 8 del medesimo Decreto, ma che riprende analogo contenuto previsto dai D.lgs. 112 e 117/2017 di Riforma del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale e che quindi i sodalizi sportivi devono rispettare. La normativa in oggetto stabilisce che "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: 

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."

Inoltre l'art. 16 afferma che "la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda." Solamente nel caso di comprovate esigenze per le quali è necessario acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale è possibile derogare ai limiti di cui sopra, ma la deroga è stata introdotta solo nell'ambito delle prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Recentemente però il D.L. 48/2023 (noto come Decreto Lavoro), convertito in Legge n. 85/2023 lo scorso 3 luglio, ha apportato due modifiche agli artt. 8 e 16 D.lgs. 117/2017: · da un lato ha abrogato il riferimento alle tre attività di interesse generale precedentemente indicate, con la conseguenza che tutti gli ETS ed anche i sodalizi sportivi possono derogare dal limite del 40% dei compensi previsti dal CCNL, fatta salva l'esigenza di dimostrare le comprovate esigenze, qualunque siano le attività di interesse generale svolte;· dall'altro ha elevato da 1:8 a 1:12 il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

Occorre quindi stabilire quando ricorrano "le comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze" tenendo presente che un utile punto di riferimento è la nota ministeriale n. 2088/2020. In base all'interpretazione ministeriale il superamento del limite sarà legittimo quando le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all'esercizio di tali attività, sia direttamente attraverso le prestazioni da svolgersi nello specifico settore di attività, che indirettamente attraverso prestazioni connotate dall'elevato profilo di professionalità che siano comunque necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell'ente, ai fini dell'efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali, pertanto, si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale. 

 Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell'ipotesi di funzionalizzazione indiretta.

In mancanza quindi delle "comprovate esigenze" richiamate dalla normativa rimane obbligatorio il rispetto del limite del 40%, rammentando che tale parametro riguarda sia i lavoratori subordinati, che gli autonomi.

Da ultimo è necessario ricordare che l'art. 91 CTS stabilisce che la violazione delle norme relative all'indiretta distribuzione utili prevede una sanzione a carico del legale rappresentante e degli organi amministrativi dai 5.000€ ai 20.000€.