Le variazioni da depositare al RUNTS

21.05.2024

Oltre al deposito del rendiconto consuntivo annuale è necessario ricordarsi che gli ETS devono effettuare un insieme di comunicazioni agli uffici del RUNTS, alcune di queste istanze devono essere presentate entro 30 giorni da quando hanno luogo, altre invece entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Analizzando le variazioni da depositare entro 30 giorni troviamo le seguenti:

  • modifica della denominazione, formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, con particolare riferimento alle singole tipologie di enti di Terzo settore;
  • apertura/chiusura della partita Iva;
  • modifica del contatto telefonico, a uso degli uffici RUNTS;
  • variazione della sede legale e dell'apertura/chiusura di eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome giuridicamente o quelle degli enti a esso affiliati);
  • variazione dell'indirizzo PEC;
  • Informazioni sugli organi sociali;
  • generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente, con l'indicazione della data di nomina;
  • variazione (nei casi di nomina e di cessazione) delle generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazioni dei poteri e delle limitazioni e con l'indicazione della data di nomina;
  • nel caso di nomina degli organi di controllo e di revisione devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali indicati agli articoli 30 e 31 CTS.
  • modifiche dello Statuto;
  • modifica della forma giuridica e il possesso/perdita della personalità giuridica e l'ammontare del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22, comma 4, CTS
  • richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS a seguito di modifiche dello Statuto;
  • introduzione/variazione/cancellazione di attività di interesse generale esercitate → in tal caso l'ufficio verifica la coerenza delle stesse con quelle presenti in Statuto. In caso contrario, infatti, si rende necessaria una modifica statutaria;
  • introduzione/variazione/cancellazione della previsione di esercizio di attività diverse (ex art. 6 CTS)→ in tal caso l'ufficio verifica la presenza in Statuto della previsione che legittima l'ente all'esercizio delle stesse e l'indicazione nella relazione di missione o in calce al Rendiconto di cassa del rispetto dei limiti recati dal D.M. 107/202117.
  • adesione a reti associative

Invece le modifiche da depositare entro il 30 giugno dell'anno successivo sono:

  • il numero di soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto (distinti tra persone fisiche e persone giuridiche con l'indicazione per quest'ultimi della sezione del RUNTS alla quale risultano iscritti);
  • il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  • il numero di volontari iscritti nel registro volontari dell'ente, il numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;

Ricordiamo che l'eventuale mancata comunicazione delle variazioni è sanzionata dal RUNTS