Le sponsorizzazioni in natura 2026 in base alle nuove regole IVA

02.02.2026

Accade abbastanza di frequente nell'ambito associativo, soprattutto nel mondo sportivo, che vi siano accordi di sponsorizzazione e/o pubblicità che non prevedono il pagamento di un importo concordato bensì l'attività dello sponsor si concretizza nella cessione di materiale tecnico necessario per lo svolgimento dell'attività e riportante loghi/marchi della sponsorizzante.

Si tratta quindi di una cosiddetta "sponsorizzazione in natura" o "sponsorizzazione tecnica" ove lo sponsor fornisce attrezzature sportive, ma anche abbigliamento o servizi tecnici quali prodotti assicurativi, servizi di trasporto e noleggio, utilizzo impianti ecc. ed in cambio l'associazione o società sportiva dilettantistica eroga visibilità pubblicitaria quali loghi sull'attrezzatura fornita, cartelloni presso l'impianto sportivo e/o sul materiale pubblicitario degli eventi e così via.

L'operazione consiste in un conguaglio tra le parti, senza che vi sia movimentazione di denaro, ma sulla disciplina IVA di queste operazioni è intervenuta una novità contenuta nella Legge di Bilancio 2026.

L'art. 11 DPR 633/1972 che disciplina le "Operazioni permutative e dazioni in pagamento" prevede che "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate." L'articolo in commento stabilisce che, nel caso in esame della sponsorizzazione, da un lato l'azienda sponsor cede un bene o servizio, dall'altro l'ASD o SSD sponsorizzata effettui una controprestazione di analogo importo; di conseguenza le due operazioni hanno il medesimo valore poiché vengono emesse due fatture di importo analogo e le due operazioni vengono così compensate.

Come determinare la base imponibile per la compensazione dell'operazione trova indicazione al successivo art. 13, comma 1: "La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore." Il successivo comma 2, ora modificato dalla Legge di bilancio 2026 alla lett. d), precisa come "Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni."

La formulazione previgente invece che riferirsi "all'ammontare complessivo di tutti i costi" indicava come base imponibile "il valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna cessione"

Conseguentemente la base imponibile da prendere in considerazione a decorrere dal 1 gennaio 2026 non è più il valore normale dei beni e servizi ceduti, ma il costo complessivo di tali cessioni di beni e servizi. Questa operazione può essere relativamente semplice per l'azienda sponsorizzante, ma tecnicamente più complessa per l'ente sportivo sponsorizzato poiché risulta difficile determinare l'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla sponsorizzazione dato che, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di operazioni immateriali riconducibili al diverso grado di riconoscibilità, autorevolezza ed importanza che ogni ente sportivo sponsorizzato può vantare rispetto ad altri in base alla disciplina sportiva, la categoria ed il livello delle proprie squadre ed i campionati a cui prende parte. Solo marginalmente il sodalizio sostiene dei costi effettivi o rilevanti per realizzare l'attività di sponsorizzazione.

Da un punto di vista prettamente contabile l'operazione consiste, sia ora quanto prima di queste modifiche, nell'emissione di una fattura soggetta ad IVA da parte dell'azienda sponsor relativa alla cessione dei beni e/o servizi concordati individuando però con decorrenza 2026 il costo e non più il valore dei beni; mentre la controparte ASD/SSD emetterà a sua volta una fattura con IVA versandone il 50% nel caso di applicazione della L. 398/1991, ma senza che vi sia un effettivo scambio di denaro poiché l'operazione viene compensata.