L'attività commerciale negli Enti del Terzo Settore

22.04.2022

La Riforma del Terzo Settore ha previsto, all'art. 6, che l'attività commerciale (ora chiamata "attività diversa") possa essere svolta solo se abbia carattere secondario e strumentale all'attività istituzionale.

Il successivo Decreto ministeriale 107 del 19 maggio 2021 ha precisato il contenuto dell'art. 6 del Codice stabilendo delle soglie che devono essere rispettate per non perdere la natura di ente non commerciale.

L'eventuale scostamento da queste soglie comporterebbe il venir meno della qualifica fiscale di ente non profit già dall'anno in corso, con la conseguenza di dover rideterminare tutte le imposte da versare alle quali aggiungere i relativi ravvedimenti.

Inoltre la mancata comunicazione entro trenta giorni della perdita di qualifica di ente non commerciale comporta una sanzione a carico direttamente degli amministratori dell'ente.

Cosa prevede quindi il DM 107/2021? Sono state introdotte due soglie:

  • I ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo Settore;
  • I ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo Settore.

L'ente potrà scegliere quale di questi due parametri rispettare e dare evidenza nel verbale di approvazione del rendiconto della scelta effettuata.

Nel caso però di un sodalizio che svolga attività diversa che non rispetta nessuno dei due limiti è stato previsto che tra i costi complessivi si possano conteggiare anche i costi figurativi relativi all'impiego dei volontari in base alle ore di volontariato effettivamente prestate, dalla retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dal CCNL che sarebbe stato applicabile nel caso di mansione subordinata.

Di conseguenza i costi, tra effettivi e figurativi, aumenterebbero considerevolmente tenuto conto della quantità di ore di lavoro gratuito che di norma vengono svolte nelle associazioni.

Sarà necessario indicare nel rendiconto, ricordando che è obbligatorio utilizzare gli schemi ministeriali per la sua predisposizione, questi costi figurativi tenendo traccia nel corso dell'anno delle ore di volontariato svolte. Si consiglia ad esempio l'ausilio di un registro mensile suddiviso per ogni volontario, i quali firmeranno dopo la compilazione delle ore di prestazioni gratuite rese a favore dell'ente, al fine di dimostrare che tali costi non sono frutto di invenzione ma di precisa rendicontazione.