La Segreteria nelle ASD/SSD - Rapporti di lavoro

26.03.2019

Per corrispondere un emolumento o uno "stipendio" al personale che gestisce la segreteria delle associazioni sportive può essere applicato l'art. 67 TUIR, più noto per i c.d. Compensi Sportivi ma che prevede la possibilità di applicare le retribuzioni in esenzione da imposte e contributi fino a 10.000€ anche al personale amministrativo.

Il Tribunale di Venezia si è recentemente pronunciato con la Sentenza del 06/12/2018 in merito ai contratti amministrativi gestionali (che ricordiamo godono della detassazione da IRES ed addizionali fino a 10.000€ come i contratti sportivi) stipulati da una SSD.

La massima che si può desumere da questa Sentenza è la seguente: ai fini della valutazione della genuinità dei rapporti di collaborazione autonoma intrattenuti da una SSD affiliata al CONI con addetti di segreteria rilevano i riscontri raccolti in ordine alle caratteristiche e modalità di svolgimento della prestazione oggetto del rapporto e del concreto evolversi del rapporto stesso.

Il Giudice aveva dato ragione all'attività ispettiva svolta affermando che le prestazioni di segreteria non potevano che avere natura subordinata in quanto le mansioni svolte avevano caratteristica di ripetitività ed erano predeterminate in base a disposizioni impartite dall'amministratore unico.

Nel corso della verifica erano state riscontrate un insieme di circostanze che avevano condotto il giudice ad affermare il vincolo di subordinazione negando quindi la legittimità del rapporto di collaborazione in quanto, a titolo di esempio, il personale di segreteria aveva svolto un periodo di prova pagato in nero, aveva un abbigliamento da rispettare, era stato effettuato un tirocinio per insegnare come gestire la segreteria (che quindi non poteva essere gestita in autonomia dalle collaboratrici) e così via.

Da questa ulteriore sentenza si riafferma il principio che i compensi sportivi o i compensi amministrativo/gestionali possono essere utilizzati solo se non vi è prima di tutto un vincolo di subordinazione e secondariamente se le persone che percepiscono tali importi non fanno di tale attività il proprio impiego professionale oppure non traggono da tali emolumenti la loro fonte di reddito principale o esclusiva.

Attenzione quindi ad utilizzare i compensi in esenzione di cui all'art 67 TUIR solo in casi in cui essi siano legittimi per evitare contestazioni sia in caso di verifica che da parte del lavoratore.