Istruttore ed allievo – Quale responsabilità?

24.10.2017

Lo spunto di questo articolo è la Sentenza n. 77/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in merito ad un grave incidente occorso durante una lezione di kitesurf per il quale l'allievo chiedeva i danni denunciando sia l'ASD che l'istruttore stesso per l'affidamento sull'operato di questi.

L'allievo aveva dichiarato di essere un principiante e di aver svolto solo tre lezioni, che le condizioni del mare erano agitate, molto ventose e che la vela era di dimensioni maggiori rispetto alle sue capacità. L'istruttore invece precisava che l'allievo aveva una tessera di quarto livello e che non era quindi qualificabile come inesperto.

La sentenza rileva che "al fine del riconoscimento della responsabilità aggravata a carico del maestro non è il grado di preparazione ed esperienza dell'allievo in se considerate, ma il rapporto che sussiste tra questi e il maestro, il quale è tenuto a vigilare sull'operato."

Veniva quindi richiesto all'istruttore di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e di aver impiegato tutte le cautele in base alla situazione concreta ed in relazione all'età dell'allievo, alla capacità ed all'abilità sportiva.

La sentenza faceva inoltre riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale sulle responsabilità da contratto sociale in base alla quale tra precettore ed allievo si instaura sempre un rapporto giuridico in forza del quale l'insegnante assume l'obbligo di protezione e vigilanza al fine di evitare che l'allievo procuri a se o ad altri un danno.

L'istruttore ha quindi dei doveri di protezione e vigilanza dell'allievo che non possono concludersi con la semplice valutazione delle condizioni atmosferiche, ma devono anche comprendere la scelta dei mezzi e dei luoghi più idonei per le esercitazioni. Nel caso in oggetto la località scelta per praticare kitesurf è stata considerata altamente pericolosa e poco prudente secondo i giudici pugliesi.