Indennità disoccupazione collaboratori sportivi 2024

23.05.2024

Il D.lgs. 36/2021 di Riforma dello Sport introduce un insieme di adempimenti a carico degli enti sportivi, ma anche di tutele a beneficio degli sportivi titolari di contratti di co.co.co, tra questi l'indennità di disoccupazione Dis-Coll


La Riforma dello Sport ha introdotto con decorrenza dal 1 luglio 2023, ad opera del D.lgs. 36/2021, il riordino dei rapporti di lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico che professionistico, innovando tra l'altro le tutele previdenziali in quest'ultimo ambito e determinando l'estensione anche al dilettantismo di un insieme di garanzie e protezioni di cui in precedenza era privo.

In base alle previsioni dell'art. 35, comma 2, i lavoratori, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere sportivo o amministrativo gestionale, sono iscritti alla Gestione Separata INPS e di conseguenza hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale prevista. Il medesimo art. 35 al successivo comma 8 bis dispone che la contribuzione pensionistica sia calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000€ annui e quindi anche la contribuzione aggiuntiva, pari al 2,03%, derivante dall'applicazione delle aliquote per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) è dovuta solo al superamento di questa franchigia.

Quindi solo se il collaboratore ha superato la soglia di 5.000€ può chiedere l'indennità di disoccupazione nel caso di scadenza o risoluzione del rapporto di collaborazione

In merito all'indennità di disoccupazione è recentemente intervenuta la Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 la quale ha precisato che i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo possono accedere alla prestazione Dis-Coll per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1 luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall'art 15 D.lgs. 22/2015 e ossia:

  1. Stato di disoccupazione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 150/2015

  2. Un mese di versamento contributivo alla Gestione Separata nel periodo tra il 1 gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro

L'indennità Dis-Coll viene rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativamente all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi, ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.

Conseguentemente il reddito imponibile ai fini previdenziali – necessario come base di calcolo della prestazione – deve essere diviso per il numero di mesi corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento, ossia l'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e l'anno civile precedente.

L'indennità Dis-Coll, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore:

  • per l'anno 2023 a 1.352,19€
  • per l'anno 2024 a 1.425,21€

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% dei predetti importi incrementati del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.352,19€ per il 2023 o 1.425,21€ per il 2024. L'indennità Dis-Coll non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.470,99€ per il 2023 e 1.550,42€ per l'anno 2024.

L'indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione. Pertanto, l'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi. Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di Dis-Coll, si precisa che i potenziali beneficiari devono inviare istanza all'INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale utilizzando il sito internet dell'Istituto (www.inps.it).

SI DEVE OCCUPARE DIRETTAMENTE IL COLLABORATORE DELLA RICHIESTA DI DISOCCUPAZIONE

Tutte le informazioni si trovano sul sito INPS a questo link:

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.dis-coll-indennit-mensile-di-disoccupazione-50183.dis-coll-indennit-mensile-di-disoccupazione.html