Il riconoscimento giuridico delle ASD e la limitazione della responsabilità

23.11.2021

Con il riconoscimento giuridico l'associazione sportiva dilettantistica, al contrario della società sportiva dilettantistica, mantiene la semplicità nella gestione del sodalizio dal punto di vista amministrativo e contabile, ma ha il vantaggio di limitare la responsabilità dei gestori al solo capitale dell'associazione in quanto quest'ultima acquisirà autonomia patrimoniale perfetta, ossia la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei soci persone fisiche. In questo modo il patrimonio degli associati non potrà essere aggredito dai creditori dell'ente ed il creditore del singolo socio non potrà aggredire i beni dell'associazione.

Il tema della responsabilità è spesso posto in secondo piano da parte degli amministratori delle associazioni sportive, sia per la mancata conoscenza delle alternative fornite dal legislatore, sia perché spesso la gestione amministrativa dell'associazione di frequente pecca dell'assenza di un inquadramento formale o "aziendalistico" lasciando la gestione degli adempimenti contabili e gestionali all'aiuto di alcuni volontari senza una formazione ed una competenza specifica in quest'ambito. I problemi possono divenire di maggior rilevanza quando il sodalizio acquisisce una dimensione ragguardevole per numero di soci o movimentazioni economiche, oppure nel caso di investimenti di particolare rilievo per l'acquisto di attrezzature sportive. In queste condizioni da un lato occorrerebbe abbandonare la gestione contabile/amministrativa amatoriale e strutturare l'amministrazione con modalità professionali e dall'altro lato tutelare sia il patrimonio sociale che la responsabilità di chi vi opera.

Due opzioni per il riconoscimento giuridico:

  • Art. 1 DPR 361/2000 - Salvo quanto previsto dall'art. 7 le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
  • · Art. 7 DPR 361/2000 - Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.

La procedura per l'ottenimento della personalità giuridica segue quindi due strade a seconda che l'ente operi all'interno di una Regione oppure abbia sedi in più Regioni differenti; l'iter burocratico da seguire in entrambi i casi è molto simile, anche se il percorso per giungere alla concessione della personalità giuridica è abbastanza complesso.

Innanzitutto occorre ricordare che viene richiesto un capitale minimo in denaro o in natura (con perizia giurata e asseverata che certifichi il valore dei beni) il cui importo varia di Regione in Regione, ad esempio in Lombardia ammonta a 52.000€ e la consistenza del patrimonio dovrà essere dimostrata da idonea certificazione o documentazione da allegare all'istanza.

Documentazione necessaria per presentare l'istanza:

  • Atto costitutivo e/o lo statuto redatti per atto pubblico da parte di un notaio;
  • Richiesta di riconoscimento giuridico indicando i motivi della richiesta di concessione della personalità giuridica, nonché relazione sull'attività che l'ente intende realizzare per perseguire gli scopi istituzionali corredata da business plan;
  • Scheda riassuntiva della situazione patrimoniale e finanziaria recante l'esatta consistenza del fondo permanente di dotazione e del fondo di gestione costituita o da una certificazione bancaria oppure della perizia giurata e asseverata in caso di beni mobili/immobili;
  • Copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati in assemblea soci;
  • Elenco dei componenti del Consiglio Direttivo con indicazione dei loro dati anagrafici e del Codice Fiscale.

La procedura regionale si conclude in 90 giorni, quella prefettizia in 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa di ogni allegato. In caso di mancanza di documenti o di documenti considerati non conformi o idonei l'associazione ha 30 giorni di tempo per presentarli oppure produrre memorie. Nel caso in cui il Prefetto o la Regione non comunichino un diniego motivato oppure il provvedimento di iscrizione al Registro, l'istanza si intende negata trovando quindi applicazione il principio del silenzio/diniego.

In base a quanto disposto dal DPR361/2000 le associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica sono tenute a comunicare al registro al quale sono iscritte ogni variazione dei membri del Direttivo, eventuali variazioni di sede o l'apertura di sedi secondarie nonché ovviamente l'avvio della procedura di estinzione del sodalizio.

ATTENZIONE: Novità ex art. 14 D.lgs. 39/2021 di Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport prevede, in deroga alla previsione di cui al DPR 361/2000, che le associazioni sportive dilettantistiche potranno acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al futuro Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che con il 2022 dovrebbe sostituire l'attuale Registro CONI).

La procedura sarà di sicuro interesse in quanto viene semplificato l'iter di concessione del riconoscimento giuridico poiché il notaio che riceverà il mandato di redigere atto costitutivo e/o statuto tramite atto pubblico, una volta verificata la natura dilettantistica dell'ente, depositerà gli atti entro venti giorni presso il Dipartimento per lo sport richiedendo immediatamente l'iscrizione e la concessione della personalità giuridica.

A differenza di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore, dove il l'importo necessario per ottenere la personalità giuridica è stato uniformato a livello nazionale pari a 15.000€, in denaro o in natura con perizia asseverata che ne certifichi il valore, nell'ambito sportivo l'art. 14 D.lgs. 39/2021 non ha invece previsto un requisito patrimoniale minimo, ma solo una verifica da parte del notaio della redazione conforme alla normativa dell'atto costitutivo e dello statuto.