Il diritto di voto dei minorenni nelle associazioni

25.03.2022

Il tema della democraticità dell'amministrazione e gestione di tutti gli enti associativi è un perno sul quale sia l'art. 90 Legge 289/2002 che l'art. 7 D.lgs. 36/2021 di Riforma dello Sport, ma anche il D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore pongono fondamentale attenzione.

Tra i vari punti merita un approfondimento il diritto di voto dei soci, così come previsto dalla normativa fiscale all'art. 148, comma 8, lettera C, TUIR il quale stabilisce: disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Nella normativa fiscale non vi è cenno al diritto di voto dei minorenni, ma la giurisprudenza e la prassi amministrativa negli ultimi anni sono intervenute con precisazioni che non possono essere trascurate.

Occorre segnalare come sia stata la Corte di Cassazione, tramite la Sentenza n. 23228/2017, ad affermare per prima che il diritto di voto (quindi solo l'elettorato attivo) non può essere limitato anche "se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale."

Successivamente questa posizione è stata ripresa dal Ministero del Lavoro con due note ministeriali, la n. 1309/2019 e la successiva n. 18244/2021. Nella prima di queste posizioni ministeriali viene asserita la necessità di non inibire l'accesso ai minorenni in quanto sarebbe contrario al principio della parità dei diritti dei soci escluderli dall'elettorato attivo poiché "il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege per i soci minori agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi."

Medesima posizione è stata confermata con la successiva nota di fine 2021 ove si ribadisce che "l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro "status" di socio."

Occorrerà quindi procedere ad un adeguamento degli statuti, in vista dell'entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al 1 settembre 2022? Al momento non è certo in quanto il passaggio dall'attuale Registro CONI al nuovo Registro non prevede, al contrario del RUNTS, l'obbligo di depositare copia degli atti costitutivi e dello statuto attualmente in vigore, ma è sicuramente un elemento da tenere in considerazione per gli enti di nuova costituzione.