Il decreto correttivo della Riforma del Lavoro Sportivo

17.07.2022

Il 7 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo che andrà a modificare e integrare il D.lgs. 36/2021, considerato il fulcro della Riforma dello Sport, la quale si articola nei Decreti Legislativi dal 36 al 40 del 2021.

Con il Decreto in commento è intento del legislatore modificare e per molti versi migliorare diverse aree di incertezza presenti nel nuovo inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico che, una volta in vigore il prossimo 1 gennaio, avrebbero lasciato ancora adito a situazioni di incertezza normativa o abuso delle agevolazioni previste.

Occorre innanzitutto iniziare l'analisi dal più preciso inquadramento dei volontari, i quali superano la precedente previsione di "amatori sportivi" e nei cui confronti non potranno più essere corrisposti rimborsi forfettari e premi per i risultati sportivi esenti da imposte, contributi e premi assicurativi nei limiti di quanto stabilito dall'art 69 TUIR (attualmente 10.000€) come prevedeva la precedente versione dell'art. 29 comma 2, ma potranno ricevere il rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di prestazioni al di fuori del Comune di residenza del percipiente, adottando così le disposizioni già previste dal D.lgs. 117/2017 di Riforma del Terzo Settore.

Ma di grande interesse è soprattutto il nuovo art. 28 del decreto correttivo che delinea con precisione l'ambito normativo delle prestazioni di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Viene finalmente stabilito che chiunque svolga mansioni retribuite nell'ambito dello sport e tra quelle rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, deve essere considerato lavoratore sportivo e dovrà essere inquadrato o come lavoratore subordinato oppure come autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in questo caso a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:

  • La durata della prestazione oggetto del contratto non superi le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • Le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico/sportivo, in osservanza ai regolamenti di FSN, EPS e DSA.

Stabilire che le prestazioni in ambito sportivo siano da considerare alternativamente a carattere volontario, con precisi obblighi assicurativi e con la previsione di non poter corrispondere alcun emolumento o compenso, oppure rapporti di lavoro autonomi o subordinati cancella finalmente ogni ambito di incertezza o di abuso delle norme agevolative.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa nell'area del dilettantismo vengono previste alcune agevolazioni fiscali e contributive:

  • Sui primi 5.000€ di compenso è prevista l'esenzione da imposte e contributi;
  • Sul compenso oltre i 5.000€ e fino a 15.000€ non sono previste imposte, ma solo contributi previdenziali con aliquota del 25% ed iscrizione alla Gestione Separata INPS, ma tale contribuzione viene ridotta del 50% fino al 31 dicembre 2027.

Viene introdotto anche un onere amministrativo a carico del sodalizio sportivo, analogo alle Comunicazioni obbligatorie preventive già ora esistenti per la generalità dei rapporti di lavoro: l'associazione o la società sportiva sarà tenuta a comunicare al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche (che sostituirà il Registro CONI), i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Solo nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative, nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000€ annui, non vi è l'obbligo di emissione del prospetto paga, mentre se la collaborazione è inferiore ai 5.000€ questa viene esonerata dall'obbligo comunicativo.

Queste in poche righe sono le principali novità del decreto correttivo che hanno sicuramente il pregio di rendere meno incerto l'inquadramento normativo e superano anche la situazione ibrida prevista dal D.lgs. 36/2021 dove ai volontari potevano essere riconosciuti rimborsi forfettari o premi fino a 10.000€ annui, i quali avrebbero facilmente mascherato prestazioni lavorative.