I contributi per la partecipazione a gare e competizioni sportive

25.11.2019

Ad ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all'interpello n. 453 tramite la quale effettua rilevanti precisazioni in tema di contributi straordinari versati in ambito dilettantistico per la partecipazione a competizioni sportive.

L'art. 148 c. 3 TUIR e l'art. 4 c. 4 DPR 633/1972 stabiliscono la non imponibilità ai fini Ires ed Iva dei corrispettivi incassati per l'organizzazione delle gare e competizioni sportive, a condizione che tali incassi siano effettuati in conformità alle finalità istituzionali da ASD riconosciute CONI, nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività sportiva e che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale, nonché dei rispettivi soci e tesserati.

Il quesito posto dall'ASD istante verteva in particolare sulla legittima interpretazione di attività non commerciale nel caso di somme incassate da soci, tesserati ma anche altre ASD affiliate alla medesima Federazione Sportiva per la partecipazione ad una gara ponendo l'attenzione sul fatto che il contributo di partecipazione richiesto a soggetti già associati e quello versato da soggetti non associati è differente benché non sia collegato alla fruizione di prestazioni diverse ed ulteriori.

L'Agenzia delle Entrate, effettuando una ricognizione del quadro normativo, conferma la tesi dell'istante affermandone la non rilevanza né ai fini Iva né Ires. Il corrispettivo si può quindi considerare non commerciale a condizione che la prestazione sia svolta nei confronti di:

  • Soci dell'ASD organizzatrice dell'evento
  • Tesserati alla medesima FSN o EPS a cui l'ASD o la SSD sono affiliate
  • Soci di altre ASD le quali praticano la medesima disciplina sportiva e sono affiliate alla stessa FSN o EPS

In tutte le altre circostanze l'operazione è da ritenersi commerciale e quindi occorre la Partita IVA ed assoggettare ad imposte gli incassi della manifestazione.