Erogazioni liberali agli ETS ed alle ASD/SSD - Come funzionano?

15.04.2024

La normativa relativa alle erogazioni liberali, chiamate anche in maniera non fiscalmente corretta "donazioni" è specificatamente delineata sia nel caso degli Enti del Terzo Settore che delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche e sono uno strumento fondamentale per reperire risorse economiche per molti enti non profit

È necessario precisare che le erogazioni liberali non sono da confondere né con le sponsorizzazioni né con le prestazioni di servizi. Questo significa che nel momento in cui un'associazione riceve un'erogazione liberale non deve sussistere nessuna controprestazione da parte dell'ente non profit in cambio dell'importo ricevuto (ossia non deve sussistere una prestazione sinallagmatica). Se il donante chiede che il donatario pubblicizzi i suoi servizi, prodotti o marchi allora si tratta di una sponsorizzazione, per la quale è necessario emettere fattura elettronica.

Allo stesso modo tramite le erogazioni liberali non possono celarsi prestazioni di servizi; ad esempio un ente che "affitta" per qualche tempo uno spazio e chiede un contributo o un'erogazione liberale come pagamento. Altro esempio è l'associazione che vende attrezzature sportive o un'associazione di promozione sociale che svolge attività culturali verso terzi non soci o non tesserati, non è dotata di P.IVA e deve incassare i corrispettivi per i servizi o i beni ceduti e chiede la solita erogazione liberale. Questi sono esempi di comportamenti fiscalmente corretti, anche se purtroppo molto diffusi


ETS

In base all'art. 83 D.lgs. 117/2017 le erogazioni liberali effettuate unicamente con metodo tracciabile possono essere portate in detrazione dalle persone fisiche per un importo pari al 30% dell'importo erogato (35% nel caso in cui l'ente sia una ODV) fino al limite di 30.000€ annui.

Nel caso in cui invece l'erogazione liberale sia effettuata da enti e società, ma anche in questo caso da persone fisiche, si può applicare la deduzione al 100% dell'importo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l'eccedenza può essere computata come onere deducibile nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Diventa quindi fiscalmente molto vantaggioso cercare erogazioni liberali, soprattutto da aziende poiché possono portare a conoscenza i terzi di aver sostenuti progetti di interesse sociale, culturale, ambientale ecc nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa ed al contempo applicare vantaggi fiscali che permettono di dedurre integralmente dalle imposte le cifre corrisposte agli ETS quali erogazioni liberali.


ASD e SSD

In questo caso la norma di riferimento è l'art. 15, comma 1, DPR 917/1986 il quale prevede una detrazione d'imposta pari al 19% a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali con metodi tracciabili a sostegno dei ASD e SSD, ma nel limite di soli 1.500€ annui.

La detrazione è prevista sia a favore delle persone fisiche che di enti e società e, sia nel caso di associazioni/società sportive che di ETS è sempre raccomandabile rilasciare una ricevuta al soggetto che effettua la donazione in modo che anche contabilmente l'operazione sia correttamente registrata per entrambe le parti