Decreto Fiscale e complicazioni di fine anno per la 398

21.12.2018

Speravamo di poter chiudere l'anno senza ulteriori scossoni normativi ma purtroppo il Legislatore ci porta sempre "buone" notizie prima delle ferie come con la Circolare pubblicata il 1 agosto 2018 o con le novità del Decreto Fiscale (DL 119/2018) appena approvate

L'articolo 10, comma 1 e 2 del DL 119/2018 prevede due rilevantissime novità per gli enti titolari di P.IVA che hanno optato per la Legge 398/1991:

COMMA 1

Sono esonerati all'obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi (quindi tutte le associazioni, sportive e non sportive, che hanno optato per la Legge 398) che nel periodo di imposta precedente (ossia il 2018) hanno conseguito ricavi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000€, se invece hanno percepito compensi commerciali superiori a questa soglia sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica ma la fattura deve essere emessa dal cessionario o committente (ossia dal cliente) e non dall'associazione.

Le associazioni sono comunque tenute all'obbligo di ricezione delle fatture elettroniche passive ed alla loro conservazione sostitutiva decennale. Non è chiarito se l'obbligo di conservazione delle fatture emesse grava sia sul cessionario che crea l'autofattura oppure anche o solo sull'associazione.

Ma ancora in caso di mancato superamento della soglia di 65.000€ nel 2018, l'esonero vale per tutto il 2019 indipendentemente dall'ammontare che l'associazione andrà a fatturare oppure l'esonero si ferma al raggiungimento dei 65.000€?

Inoltre la norma non precisa cosa accada nel caso di fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, continuano ad essere elettroniche oppure no?

La norma è lacunosa e ribaltare l'onere dell'emissione della fattura sul cliente non è di certo agevole, inoltre prevedere che il cliente emetta autofattura implica l'applicazione della normativa relativa al Reverse Charge (inversione Contabile) che significa che il cessionario che farà la fattura non vi dovrebbe versare l'intero importo della fattura, ma solo l'imponibile mentre sarebbe tenuto a versare l'IVA integralmente in base all'Inversione Contabile.

Ma quindi le associazioni come potrebbero tenere per se il 50% dell'IVA forfettariamente abbattuta?

COMMA 2

Una volta analizzato il Comma 1, veniamo ora al successivo Comma 2 relativo alle sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie. Precisiamo che questo Comma apparentemente sembra riferirsi solo alle ASD e SSD in quanto fa riferimento agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 che riguarda unicamente gli enti sportivi.

Questo comma ora prevede che, senza considerare soglie di esenzione o esclusione da Fattura Elettronica del totale fatturato (quindi prescindendo dalla soglia di esenzione di 65.000€) gli obblighi di fatturazione elettronica relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità sono sempre adempiuti dal cessionario, ossia dal vostro cliente.

Ciò significa, come nel caso del Comma 1, che il vostro cliente si farà autofattura per la sponsorizzazione che vi eroga qualsiasi sia l'importo da voi fatturato nell'anno precedente.

Anche in questa situazione rimangono tutti i dubbi in merito ad inversione contabile, conservazione delle fatture, recupero del 50% dell'IVA e così via.


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