Contributi pubblici ricevuti dalle associazioni e obbligo pubblicità
Dal 2017 la Legge 124 ha previsto l'obbligo di pubblicazione, da effettuare entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogate alle associazioni, Onlus e Fondazioni nell'esercizio precedente da parte delle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate.
L'importo dei contributi deve essere pubblicato sul sito internet o, se non disponibile, sui Social Network dell'associazione anche in forma schematica riportando in una tabella i dati relativi a:
- Periodo di competenza e data di incasso
- Soggetto pubblico erogatore
- Causale (es. liberalità o contributo per uno specifico progetto)
- Somma percepita
Ai fini dell'adempimento dell'onere si deve effettuare la somma di tutti i contributi pubblici percepiti in senso cumulativo. Tenuto conto che nel corso del 2020 sono stati erogati diversi contributi a fondo perduto, occorre sommarli e verificare se il totale sia pari o superiore a 10.000€ e quindi scatti l'obbligo di pubblicazione.
La mancata pubblicazione comporterà l'obbligo di restituzione delle somme erogate entro tre mesi ed una sanzione minima di 2.000€
Attenzione quindi a tale adempimento che potrebbe essere monitorato dai Comuni, Regione, Agenzia delle Entrate e Pubblica Amministrazione nel suo complesso.