Compensi sportivi - la Cassazione ne circoscrive la legittimità

04.02.2022

I c.d. "Compensi sportivi" sono uno strumento che in questi anni ha garantito agli enti sportivi un'elevata flessibilità nella corresponsione di emolumenti e compensi al personale sportivo del proprio sodalizio, spesso abusando delle agevolazioni previste dalla normativa di favore.

Questa estrema semplificazione negli adempimenti da un lato e l'assenza di ogni costo a carico delle ASD e SSD ha comportato un proliferare di contratti sportivi senza che ne la Circolare Enpals 13/2006 ne la successiva Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 siano riuscite a costruire un ambito di legittimità rispettato dai sodalizi sportivi.

Nel corso di dicembre 2021 e gennaio dell'anno in corso la Cassazione ha emanato una ventina di ordinanze e sentenze nell'ambito di contenziosi in essere in relazione alla posizione contributiva sia di istruttori sportivi che, in alcuni casi, anche di collaboratori amministrativo/gestionali, inquadrati con i compensi ex art. 67.

L'orientamento della Suprema Corte, per quanto non vincolante ai fini legislativi, rappresenta un riferimento poiché affermano un principio di diritto dal quale difficilmente ci si potrà discostare in futuro.

Oggetto principale dei contenziosi in essere è la verifica del requisito della professionalità della prestazione sportiva resa dai collaboratori, tenuto conto che l'art. 67 stabilisce che si tratta di redditi diversi i quali non devono essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.

La Circolare Enpals 13/2006, citata in precedenza, stabiliva precisi indici di professionalità quali l'abitualità della prestazione, la non marginalità dei compensi (superiori al limite di 4.500€ annui), la pluricommittenza ed il possesso di specifiche conoscenze. Nel rispetto di queste condizioni, e quindi se il compenso percepito si poteva considerare una sorta di "integrazione al reddito" del soggetto che svolge abitualmente una diversa attività lavorativa, autonoma o subordinata che sia, con versamento di contributi previdenziali ad una cassa allora l'erogazione dei c.d. compensi sportivi può essere legittima trattandosi di un'attività svolta effettivamente per diletto e non come attività professionale.

Gli ermellini, conformemente a quanto necessario per poter applicare i benefici previsti dalla normativa fiscale a favore dei sodalizi sportivi, affermano che anche per quanto concerne l'applicazione delle misure agevolative sui compensi sportivi è necessario innanzitutto accertare la reale natura dilettantistica dell'ente sportivo, che non può discendere dalla mera iscrizione al CONI, ma occorre dimostrare il rispetto delle norme statutarie ed il concreto svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

Proseguendo l'analisi delle pronunce la Corte si sofferma sulla natura professionale della prestazione, affermando che non possono essere applicate le misure agevolative previste dall'art. 67, comma 1, lett. M DPR 917/1986 a chi svolge l'attività sportiva come lavoro e non come semplice passione; non rileva quindi che il settore in cui viene svolta l'attività sia dilettantistico invece che professionistico, in quanto le prestazioni professionali possono essere rese nell'ambito del settore non professionistico e ciò che conta, quindi, è che l'attività venga svolta in favore di sodalizi sportivi con modalità professionali ed è di conseguenza esclusa la possibilità di inquadrare i compensi erogati nell'ambito dell'agevolazione ex art. 67.

Risulta quindi necessario tenere conto, da un lato, alle caratteristiche del datore di lavoro che deve essere un genuino ente sportivo dilettantistico, e dall'altro alla natura del collaboratore ed alle modalità di svolgimento della sua prestazione per poter legittimare l'esonero contributivo ed assicurativo.

La posizione della Corte di Cassazione riprende la suddivisione prevista dalla Riforma dello Sport e che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 in merito al lavoro sportivo, andando a suddividere l'ambito lavorativo tra i nuovi "amatori sportivi" che non percepiranno alcun compenso per l'attività di volontariato effettuata e tutti gli altri soggetti che lavoreranno preso i sodalizi sportivi e dovranno avere un inquadramento differente dai compensi