Compensi sportivi e contributi, novità dalla Cassazione
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emanato l'interessante Ordinanza n. 11375/2020 in tema di compensi sportivi esenti da imposte come previsto dagli artt. 67 e 69 TUIR fino alla soglia di 10.000€ stabilendo che solo qualora non siano conseguiti nell'esercizio di professioni e non derivino da un rapporto di lavoro dipendente sono da considerare correttamente "redditi diversi" e di conseguenza esenti da contributi previdenziali ed assicurazione INAIL.
La condizione per poter considerare legittimi i c.d. "compensi sportivi" è che questi non siano stati "conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (...) ne in relazione alla qualità di lavoratore dipendente" Intendendosi con la definizione di "esercizio di arti e professioni" l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo come stabilito dall'art. 53 TUIR.
Ricordiamo infatti che questa forma di retribuzione costituisce fiscalmente un "reddito diverso" che non deve essere corrisposta a chi fa dell'attività sportiva la propria attività lavorativa professionale, anche se non esclusiva, e trae da questo lavoro la fonte di redditi prevalente.
Ricordiamo quindi che i requisiti che legittimano i compensi ex art. 67 e 69 TUIR, come già stabilito dall'ENPALS nel 2006 tramite la Circolare 13, sono:
- Assenza di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività esercitata;
- Mancanza di abitualità della prestazione, che non deve essere caratterizzata da ripetitività, stabilità, regolarità;
- Marginalità dei compensi (max 4.500€ annui);
- Assenza di pluricommittenza