Compensi sportivi a giardinieri e manutentori - La posizione dell'Agenzia delle Entrate

26.04.2022

Che l'utilizzo dei c.d. compensi sportivi nelle ASD e SSD sia uno strumento ampiamente utilizzato è un fatto noto, grazie sia alla totale detassazione degli importi fino a 10.000€, che per l'assenza di ogni necessaria comunicazione preventiva o altri adempimenti che caratterizzano le forme di lavoro ordinario subordinato e para-subordinato.

Questa situazione ha portato nel corso degli anni ad un utilizzo talmente generalizzato da dover essere meglio circoscritto da parte della dottrina e dell'Amministrazione Finanziaria.

A tal proposito le ultime due risposte ad interpelli, n. 189 e 190 di aprile 2022, dell'Agenzia delle Entrate chiariscono nuovamente le condizioni in cui è possibile e legittimo, a parere dell'Ufficio, fare ricorso a questo strumento per corrispondere un emolumento ai collaboratori.

I due interpelli effettuano un lungo ed articolato preambolo per ripercorrere l'evoluzione normativa delle somme erogate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett M DPR 917/1986 che, ricordiamo, non riguarda solo i compensi, ma anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa ed i premi inquadrandoli fiscalmente quali redditi diversi a condizione che non siano conseguiti nell'esercizio di arti o professioni, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e senza vincolo di subordinazione.

A tal riguardo è utile ricordare gli indici di professionalità che non rendono legittima l'erogazione di tali compensi, così come stabilito dalla Circolare Enpals n. 13/2006:

  • Abitualità della prestazione
  • Non marginalità dei compensi
  • Possesso di specifiche conoscenze tecniche e qualifiche
  • Pluricommittenza

Verificato che il sodalizio sportivo, regolarmente affiliato CONI, eroghi tali importi a soggetti che non si trovano nelle condizioni sopra elencate è necessario precisare anche che questi compensi possono essere corrisposti non solo a tutti gli sportivi che partecipino direttamente alle manifestazioni sportive, ma anche a tutti coloro che si occupino di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica così come previsto dalla Risoluzione n. 38/E/2010.

In merito alla questione dei soggetti che effettuano le attività sportive occorre far riferimento alla Circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la quale stabilisce che l'erogazione di queste indennità è consentita solo se il collaboratore svolge "mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche."

Ne consegue che i soggetti legittimati a percepire gli importi in oggetto, una volta verificata l'assenza di professionalità della loro attività, sono solo quelle persone le cui mansioni sportive sono state stabilite dalla propria Federazione sportiva di riferimento, escludendo tutte quelle che hanno carattere accessorio e non sportivo.

In particolare nell'Interpello 189 l'istante chiedeva se le somme che avrebbe dovuto erogare al personale che si occupa della custodia, pulizia e manutenzione del verde potessero rientrare tra le mansioni sportive e quindi essere remunerati con gli emolumenti previsti dall'art. 67, comma 1, lett. M DPR 917/1986.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate è negativo in quanto "va osservato (...) che le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Sulla base di quanto su esposto, si ritiene pertanto che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR."

Invece in merito al secondo quesito, ossia la possibilità di erogare i compensi sportivi a soggetti privi di un tesseramento federale come istruttore, l'Agenzia non prende alcuna posizione asserendo che "la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione in termini di caratteristiche soggettive - quali, ad esempio, essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva o essere tesserati ad un ente del CONI - attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell'ambito dell'istituto dell'interpello."

Le condizioni che legittimano l'erogazione di questi compensi si fanno via via sempre più stringenti e ricordiamo che con l'entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo (D.lgs. 36/2021) il prossimo 1 gennaio 2023 (salvo rinvii o modifiche) questi verranno abrogati comportando la necessità di una riorganizzazione tempestiva degli assetti dell'ente sportivo.