Collaborazioni Professionali Occasionali - Dal 28 marzo 2022 il nuovo canale di comunicazione

28.03.2022

Il 28 marzo 2022 il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno comunicato che dal medesimo giorno è operativo il nuovo canale obbligatorio di comunicazione delle prestazioni professionali occasionali che sostituisce l'invio della mail. Nella comunicazione non è necessario trasmettere alcun allegato.

La comunicazione sui lavoratori autonomi occasionali deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell'attività;
  • data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale terminerà l'opera o il servizio (ricordandosi ora che non potrebbe superare i 30 giorni nell'arco dell'anno e non deve essere caratterizzata da ripetitività o continuità);
  • valore del compenso, se stabilito al momento dell'incarico

Prosecuzione - Se il rapporto non si conclude nel periodo indicato nella comunicazione è necessario effettuare un nuovo invio.

Sanzioni - In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Ricordiamo che la comunicazione deve essere effettuata preventivamente all'inizio della prestazione.

CHI RIGUARDA:

COLLABORATORI - La comunicazione riguarda i lavoratori che rientrano nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c., ossia le persone che si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" e che per l'occasionalità dell'attività sono sottoposti al regime dell'art. 67, c. 1, lett. i), del TUIR. Sono tutte le c.d. ritenute d'acconto con i soggetti professionisti non titolari di P.IVA ad esempio.

DATORI DI LAVORO - Tutti gli ETS e le associazioni culturali, politiche, sindacali, religiose ed ogni altro ente che non rientra nella Riforma del Terzo Settore tranne le ASD e SSD che sono sempre escluse da questo onere.

Gli ETS e le altre associazioni devono effettuare tale adempimento SOLO se sono titolari di P.IVA e SOLO se la prestazione rientra nell'ambito di un'attività commerciale, quindi ad esempio dei corsi verso terzi che vengono fatturati.

Qui la Nota Ministeriale pubblicata oggi: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-INL-DC-Giuridica-573-28032022-comunicazioni-lavoratori-occasionali.pdf

Ed a questo link il canale per la comunicazione a cui si accede solo con SPID o CIE: https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?etUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome


Il canale è operativo dal 28/03/2022, ma fino al 30/04/2022 si può continuare ad utilizzare la mail secondo le modalità illustrate nella Nota 29/2022