Cassazione e verifiche fiscali sulle associazioni estinte

28.02.2022

Di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema delle pretese fiscali dell'Amministrazione Finanziaria a carico di associazioni sportive dilettantistiche che erano cessate nel momento in cui la verifica aveva avuto inizio, si tratta in particolare delle Ordinanze n. 25451/2021 e 899/2022.

La tesi a cui giunge la Corte è che l'estinzione del sodalizio sportivo, privo di riconoscimento giuridico, non è ostativo per verifiche fiscali successivamente allo scioglimento dell'ente ed i verificatori possono far valere le pretese fiscali direttamente nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Occorre rammentare che l'art. 38 Codice Civile stabilisce, in tema di associazioni non riconosciute e responsabilità, che quest'ultima non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto. In ambito tributario questo principio non esclude che per i debiti di imposta sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni che per il tributo non corrisposto, il soggetto che abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione in periodo di relativa investitura ed in ogni caso lo scioglimento del sodalizio non riconosciuto non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio in base al principio di ultrattività dell'associazione disciolta.

In occasione di scioglimento dell'ente la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria potrà essere legittimamente fatta valere direttamente nei confronti dell'ultimo legale rappresentante al quale dovrà essere notificato l'atto e tale soggetto sarà destinatario dell'avviso di accertamento quale responsabile diretto e solidale e, in via successoria, di ex legale rappresentante dell'associazione stessa.

Nel caso dell'Ordinanza n. 25451/2021 l'avviso era intestato sia all'ente che al suo ultimo legale rappresentante e tale modo di agire è stato ritenuto corretta da parte degli Ermellini i quali hanno affermato che "l'intestazione dell'avviso all'Associazione non riconosciuta e la determinazione dei rilievi in riferimento all'attività svolta da parte della stessa, individuava non già il destinatario, non più esistente, ma il titolo della ripresa e della responsabilità dell'ex legale rappresentante, cui l'atto era rivolto anche nella sua qualità di successore."

Tenuto conto che alle associazioni non riconosciute non sono applicabili le norme del procedimento di liquidazione previste per gli enti titolari di riconoscimento giuridico e che per la fase liquidatoria non è quindi previsto un regime di pubblicità legale "l'associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio, per cui la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 Cod. Civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all'estinzione dell'ente rappresentato" (Cass. Ord. 899/2022)