Carica sociale a titolo gratuito e compatibilità con lavoro sportivo

05.02.2024

Accade frequentemente che un soggetto all'interno di un ente sportivo svolga un incarico a titolo gratuito nel Consiglio Direttivo e ricopra anche un incarico come sportivo, quale ad esempio le figure tecniche degli istruttori e degli allenatori.

Un'interpretazione rigida della normativa introdotta dalla Riforma, la quale prevede l'incompatibilità assoluta tra qualunque forma di volontariato sportivo e di lavoro retribuito (art. 29 D.lgs. 36/2021) anche per mansioni diverse, ma svolte dalla medesima persona all'interno del sodalizio sportivo, porterebbe a non permettere questo doppio ruolo.

I dubbi sulla possibile incompatibilità di funzioni emergono in base anche a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e dalle previsioni della Nota Ministeriale n. 6214/2020, ma una lettura così rigida della norma non si concilia con le previsioni della Riforma poiché l'art. 29 stabilisce che le prestazioni di volontariato sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti; mentre invece il ruolo svolto dal soggetto come volontario in seno ad un organo direttivo dell'ente riguarda mansioni differenti, di norma a carattere amministrativo di segreteria e gestione contabile dell'associazione.

Conseguentemente la carica sociale non costituisce una mansione di volontariato sportivo e la persona potrà svolgere sia queste mansioni in forma gratuita, che eventualmente percepire un compenso per l'attività sportiva svolta presso l'ente sportivo.

Tra l'altro questa posizione è avvalorata anche dalla Nota CONI 01/02/2024 dove viene affermato che, in base ad un'interlocuzione con il Ministero dello Sport è stato confermato che "i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall'assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità di cui all'art 29, comma 3, D.lgs. 36/2021. Resta inteso che qualora tali soggetti, oltre a svolgere il mandato di presidente o consigliere, svolgano per la propria ASD/SSD anche attività di volontariato sportivo, solo in tali casi non potranno svolgere alcun incarico di lavoro sportivo per la medesima ASD/SSD".