Bilancio Enti del Terzo Settore - Pubblicati gli schemi di bilancio obbligatori

11.05.2020

Sono state pubblicate il 18 aprile le nuove linee guida obbligatorie a decorrere dal 1 gennaio 2021 per tutti gli Enti del Terzo Settore (ossia gli enti coinvolti nella Riforma del Terzo Settore ex D.lgs. 117/2017) in tema di redazione del bilancio.

Le associazioni con ricavi inferiori a 220.000€ potranno redigere il rendiconto per cassa indicato a pagina 7 e 8 del file allegato, gli enti di dimensioni maggiori invece dovranno predisporre stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione come da schema ministeriale.

Ricordiamo che questi nuovi modelli sono obbligatori e sarete obbligati a depositare i relativi bilanci al Registro Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno, quindi non saranno più utilizzabili schemi di rendiconto liberi oppure non curati contabilmente nei dettagli. Inoltre il deposito obbligatorio di rendiconti non conformi o che violeranno le norme fiscali previsti dalla Riforma comporteranno la cancellazione dal registro e la perdita di tutte le agevolazioni nonché provvedimenti sanzionatori nei confronti degli amministratori dell'ente

RENDICONTO DI CASSA

Come vedete si suddivide in tre parti: attività di interesse generale suddivise a loro volta in cinque categorie, ogni singola attività di interesse generale dovrà essere ripartita in macro aree; sarà inoltre obbligatorio evidenziare il carattere secondario e strumentale dell'attività commerciale e le raccolte fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Alcune sezioni potranno essere raggruppate oppure ulteriormente suddivise al ricorrere di determinate condizioni, ma resteranno evidenti numerose ripartizioni per meglio specificare incassi/spese.

Possiamo prendere ad esempio le entrate di natura erogativa dove troveremo una distinzione tra erogazioni liberali (le generiche donazioni che possono essere utilizzate per qualsiasi attività), contributi del 5*1000 (da impiegare unicamente per attività istituzionali) ed incassi da raccolta fondi (da destinarsi in base alle finalità della raccolta fondi medesima). Sarà quindi necessario che l'ente distingua fin dal momento della raccolta l'origine dei proventi ai fini della loro corretta imputazione nel rendiconto consuntivo annuale.

Questi schemi fissi e non personalizzabili, ma solo ulteriormente divisibili in sotto conti come accennato e sono conformi ai criteri di valutazione ed ai principi generali di bilancio indicati agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 Cod. Civ. andando quindi verso una professionalizzazione dell'attività di gestione contabile dell'ente che difficilmente potrà essere seguita direttamente dalla singola associazione data la complessità.