Attività commerciale tra marginalità e prevalenza

23.10.2017

Le associazioni titolari di P.IVA possono svolgere attività commerciale marginale (ossia il fatturato non deve superare gli introiti istituzionali), altrimenti l'associazione perde la qualifica fiscale di ente non profit.

La normativa prevede una clausola di esclusione per le Associazioni Sportive (ASD): queste non devono rispettare il principio di prevalenza e quindi anche se il ricavato dell'attività commerciale è preminente sull'istituzionale non perderanno mai la qualifica di ente non profit.

Una recente sentenza della CTP di Venezia, la n. 73/2017, afferma che questa regola vale anche per gli enti culturali, ma bisognerà attendere future pronunce per verificare che questo nuovo orientamento giuridico si sta consolidando oppure è stato solo un caso isolato.