Associazioni: Niente agevolazioni fiscali senza registrazione atti costitutivi

08.09.2020

Un elemento che può apparire scontato è invece fonte di numerosi problemi in diverse situazioni.

Stiamo parlando della registrazione degli atti costitutivi dell'ente presso l'Agenzia delle Entrate, tema sul quale si è pronunciata di recente la Cassazione con l'Ordinanza 10980/2020 in merito al caso di un ente che non aveva mai registrato gli atti, ma richiesto solamente il codice fiscale.

La Suprema Corte ha ribadito che nessuna agevolazione fiscale potrà essere applicata alle associazioni che non registrano gli atti costitutivi, ne la Legge 398/1991 per l'attività commerciale, ma soprattutto neppure l'art 148 TUIR che permette la detassazione delle quote sociali e dei contributi versati da soci e tesserati.

La normativa è molto chiara su questo punto: gli atti costitutivi possono essere redatti o da un notaio, oppure più semplicemente nella forma della scrittura privata registrata presso qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che gli atti devono contenere le previsioni obbligatorie indicate dall'art. 148 comma 8 TUIR pena il disconoscimento di ente associativo non profit.